Liquidazione onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in caso di esito parzialmente negativo del giudizio (TAR Lombardia, Sez. IV, decreto collegiale n. 2933 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell’impegno professionale profuso. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, il giudice considera natura, difficoltà e valore dell’affare, con possibilità di scostamento dai valori medi non superiore al 50 per cento. Il compenso spettante al difensore nel processo amministrativo è dimezzato ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002. L’esito del giudizio, anche se parzialmente sfavorevole alla parte assistita, non incide sulla spettanza del compenso, salva la verifica dei presupposti di ammissione da parte dell’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento confermativo del diniego. Il giudizio si era concluso con sentenza che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e, per i motivi aggiunti, aveva in parte rigettato la domanda e in parte l’aveva dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva avanzato istanza per la liquidazione degli onorari e delle spese del grado di giudizio, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha ritenuto che la pretesa del difensore non potesse essere considerata manifestamente infondata, pur in presenza di un esito complessivamente sfavorevole per la parte assistita. Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che attribuisce all’Autorità giudiziaria il potere di liquidare onorario e spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, parametro da applicare in relazione all’impegno professionale concretamente richiesto dalla causa.

Nel determinare il compenso, il Tribunale ha fatto applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, che impone di valutare caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza, natura e difficoltà dell’affare e numero delle questioni trattate; la norma consente altresì uno scostamento dai valori medi non superiore al 50 per cento in aumento o in diminuzione. Nel caso in esame, il Collegio ha ritenuto congrua la somma complessiva di € 1.500,00 per onorari, diritti e spese del grado di giudizio, tenuto conto della natura della controversia e dell’attività difensiva svolta.

Il Tribunale ha infine richiamato l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti al difensore nel processo amministrativo quando la parte è ammessa al gratuito patrocinio, e ha precisato che la liquidazione resta salva ogni ulteriore determinazione della Segreteria all’esito delle verifiche dell’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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