Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 509 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione intimata non può sottrarsi all’esecuzione della sentenza di condanna eccependo la competenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, si applica al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ex art. 115, comma 3, cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo, accertata la mancata ottemperanza e decorso inutilmente il termine, nomina il commissario ad acta e può disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti in ragione della serialità del contenzioso.
Il Fatto
Una docente ha agito in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto, nei limiti e termini ivi indicati, il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici specificati. Il titolo giudiziale menzionava espressamente la cosiddetta carta del docente.
Nonostante il titolo esecutivo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR l’ottemperanza, con istanza di nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistente il titolo esecutivo e accertato la mancata ottemperanza, nonché il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento, recepito dalle sentenze n. 267 del 2025 e n. 186 del 2023, e ha applicato la sentenza in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm., mediante sintetico rinvio al precedente conforme.
Il Tribunale ha escluso che l’amministrazione potesse giustificare l’inerzia invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero. In forza dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, l’organo intimato è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’ufficio competente.
Quanto alle modalità esecutive, le somme accertate vanno accreditate in conto carta elettronica del docente ai fini dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accessori di legge, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con possibilità di delega a un funzionario, che provvede in via sostitutiva.
Il Collegio ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese di giudizio, liquidate in €500,00 oltre contributo unificato e accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale dichiaratosi antistatario. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti de L’Aquila, in considerazione della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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