Domanda risarcitoria da mancata assunzione qualificata come azione di ottemperanza (TAR Puglia, Sez. I, n. 53 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale con cui un privato chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio, ancorché formalmente qualificata come azione autonoma di condanna, deve essere riqualificata come azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., quando la somma richiesta costituisca la diretta conseguenza di un precedente giudicato che ha già accertato il diritto al risarcimento del danno e ne ha determinato i criteri di liquidazione. Ne deriva che la competenza a conoscere di tale domanda, essendo quella di ottemperanza una competenza funzionale inderogabile, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire, ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a..

Il Fatto

La ricorrente, già vincitrice di un giudizio davanti al Consiglio di Stato conclusosi con la sentenza n. 4645 del 2006, che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno per la mancata assunzione quale educatrice di scuola materna comunale, ha proposto ricorso al TAR Puglia per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di € 11.921,71, a titolo di risarcimento per le mancate contribuzioni previdenziali obbligatorie relative al periodo novembre 1983/dicembre 1984.

La ricorrente ha dedotto che il Comune aveva solo parzialmente eseguito la sentenza del Consiglio di Stato, chiedendo quindi l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione della somma indicata, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che la domanda proposta dalla ricorrente, pur formalmente presentata come azione di condanna al risarcimento del danno, presenta in realtà gli elementi sostanziali dell’azione di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4645 del 2006. Il collegio ha osservato come la somma richiesta costituisca la diretta conseguenza del giudicato, rappresentando la liquidazione di una voce del danno già accertato e determinato nei suoi criteri dalla sentenza da eseguire.

Sulla base di tale qualificazione, il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 32, comma 2, primo periodo, c.p.a., che disciplina l’ipotesi in cui la domanda, ancorché qualificata in un certo modo dalla parte, debba essere trattata come azione di ottemperanza. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 113, comma 1, primo periodo, c.p.a., la competenza funzionale inderogabile a conoscere della domanda sarebbe spettata al Consiglio di Stato, quale giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

Pertanto, il Tribunale, ritenendo di dover dare avviso alle parti del possibile profilo di incompetenza, ha assegnato alla parte ricorrente il termine di trenta giorni per presentare memorie vertenti esclusivamente su tale questione, fissando l’udienza pubblica per l’ulteriore trattazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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