Transito nei ruoli civili tra esigenze funzionali e salute del militare (TAR Liguria n. 689 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transito del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, la determinazione della sede di prima assegnazione non può essere assunta assumendo come esclusivo criterio la copertura delle sedi con carenze organiche, ma richiede un adeguato contemperamento tra le esigenze funzionali dell’Amministrazione e le documentate situazioni personali del dipendente, quali le condizioni di salute e le esigenze familiari. L’assegnazione può essere legittimamente disposta anche in sede lontana dalla residenza purché sorretta da una motivazione di taglio comparativo che dia conto delle circostanze ostative alla destinazione presso le sedi richieste. Il transito può avvenire anche nell’ambito di una diversa Forza Armata, non essendovi alcuna disposizione normativa che lo escluda. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, la controversia relativa al transito è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale in servizio presso la Marina Militare riconosciuto invalido a seguito dell’insorgenza di patologie psichiche e fisiche, chiedeva il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, con assegnazione a una sede prossima alla propria residenza. L’Amministrazione accoglieva l’istanza destinando l’interessato a una sede distante, con il profilo professionale di funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni. Avverso il decreto di transito e il connesso contratto individuale di lavoro, il dipendente deduceva la mancata considerazione delle esigenze di salute e familiari e l’inadeguatezza del profilo professionale assegnato. A seguito dell’ordinanza cautelare che disponeva un approfondimento istruttorio, l’Amministrazione emanava un nuovo provvedimento confermativo, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui solo la sottoscrizione del contratto di lavoro segna il definitivo ingresso nei ruoli civili e, prima di tale momento, la controversia è devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

Ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che il provvedimento del 22 dicembre 2025 non costituisse un mero atto istruttorio ma una nuova determinazione che, integrando la motivazione alla luce delle circostanze sopravvenute relative all’aggravamento dell’invalidità e alla nascita del secondo figlio, aveva superato il provvedimento iniziale.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha esaminato il quadro normativo di riferimento. L’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 disciplina il transito del personale non idoneo al servizio militare, mentre la circolare ministeriale del 2023, al relativo Annesso 2, pur affermando la priorità delle esigenze funzionali di Forza Armata, prevede ipotesi di deroga in presenza di documentate e gravi situazioni personali e di esigenze di elevata protezione sociale.

La Corte ha chiarito che nessuna disposizione di legge primaria o regolamentare esclude la possibilità che il transito avvenga nell’ambito di una diversa Forza Armata. Inoltre, la scansione procedimentale delineata dalla circolare configura un meccanismo in cui la scelta del profilo professionale precede l’assegnazione della sede, che deve avvenire secondo i criteri degli Annessi, i quali impongono all’Amministrazione di valutare le deroghe richieste dall’interessato.

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha assunto come esclusivo criterio di riferimento la copertura delle sedi più sguarnite, senza operare alcun bilanciamento con le rilevanti esigenze sanitarie e familiari del dipendente, che risultano pretermesse nella motivazione. Le circostanze sopravvenute dell’aggravamento dell’invalidità e della nascita del secondo figlio, integrate nei presupposti applicativi dell’Annesso 2, sono state solo menzionate senza un serio apprezzamento. Analogamente, non è stata valutata la possibilità di offrire un profilo amministrativo, compatibile con quelli individuati dalla Commissione, che avrebbe consentito l’assegnazione a una sede più vicina alla residenza.

Alla luce di tali carenze istruttorie e motivazionali, il Tribunale ha accolto i motivi aggiunti e annullato i provvedimenti impugnati, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi sulla sede di destinazione, previa motivazione in ordine alle eventuali scoperture nelle sedi più prossime alla residenza, anche di pertinenza di altre Forze armate, e tenendo conto delle esigenze di salute e familiari del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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