Ottemperanza improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Campania n. 1419 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari a verbale, nel corso dell’udienza di discussione, la cessazione della materia del contendere per effetto dell’intervenuto adempimento dell’amministrazione. La sopravvenuta carenza di interesse non esclude la condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che può essere pronunciata secondo il principio della soccombenza virtuale, allorché il tardivo adempimento abbia comunque reso necessario il ricorso al giudice per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Parte ricorrente agiva dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, per l’ottemperanza della sentenza dello stesso Tribunale n. 253/2025, notificata in copia conforme in data 10.02.2025 e passata in giudicato, con cui l’amministrazione finanziaria era stata verosimilmente condannata a dare esecuzione a un obbligo scaturente dal decisum. L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, si costituiva in giudizio per resistere alla domanda ottemperante.
Nel corso della camera di consiglio del 22 luglio 2026, la parte ricorrente dichiarava a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo nel frattempo l’amministrazione provveduto a dare esecuzione alla sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza. Contestualmente, la stessa parte insisteva per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, sul presupposto della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione resa dalla parte ricorrente a verbale integrasse il presupposto per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’intervenuto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato aveva fatto venire meno l’interesse alla decisione della controversia ottemperante.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, affermando che la circostanza che il ricorso non possa essere deciso nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente l’irripetibilità delle spese processuali. L’accertamento in ordine alla fondatezza della pretesa azionata può essere compiuto in via incidentale, al fine esclusivo di individuare la parte onerata della rifusione delle spese.
Nella specie, il tardivo adempimento dell’amministrazione resistente — che aveva reso necessario l’esperimento del rimedio ottemperante per conseguire l’esecuzione del giudicato — ha costituito il presupposto per porre le spese a carico della stessa amministrazione, nonostante la declaratoria di improcedibilità. Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto e versato.
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Nota della Redazione
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