Liquidazione compenso difensore controinteressata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 332 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo è liquidato dall’Autorità giudiziaria con decreto di pagamento, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, ed è ridotto alla metà ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. La liquidazione, rimessa al giudice, tiene conto dell’impegno professionale, della natura e della complessità della causa e delle fasi in cui si è sviluppato il giudizio. Nell’ipotesi in cui la parte sia stata ammessa in via provvisoria al beneficio e, all’esito, in via definitiva con la sentenza che definisce il giudizio, l’istanza di liquidazione è proposta al giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo.

Il Fatto

Con la sentenza n. 125 del 13.04.2026, il TAR Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di ammonimento per violenza domestica adottato dal Questore di Trieste e il decreto del Prefetto di Trieste che aveva rigettato il ricorso gerarchico, annullando gli atti impugnati e compensando le spese di lite. Con la stessa sentenza, la controinteressata è stata ammessa in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, già accordatole in via provvisoria dalla competente Commissione. Il Collegio si è riservato di provvedere alla liquidazione delle competenze del difensore della controinteressata con separato decreto.

La Motivazione della Corte

Il difensore della controinteressata ha depositato istanza di liquidazione dei propri compensi, chiedendo l’importo di € 1.452,50, oltre al rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge. Il Collegio richiama l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità giudiziaria la liquidazione con decreto di pagamento dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, e l’art. 4, comma 1, d.M. n. 55/2014, che individua i criteri per la determinazione del compenso, consentendo uno scostamento fino al 50 per cento rispetto ai valori medi.

Il Collegio applica altresì l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che, nel processo amministrativo, impone la riduzione alla metà dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Valutata l’opera complessivamente prestata, le fasi in cui si è articolato il giudizio e la natura della controversia, di valore indeterminabile, il compenso richiesto è ritenuto congruo e viene integralmente liquidato nella misura di € 1.452,50, oltre al rimborso forfettario del 15 per cento per spese generali e agli accessori di legge. Il decreto dispone, infine, l’oscuramento delle generalità delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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