Blocco della matricola sine die illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione (Cons. Stato n. 9310 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Ateneo dispone, in via cautelare e d’urgenza, il blocco informatico della matricola in attesa di accertamenti ministeriali è illegittimo ove non fissi alcun termine finale di efficacia degli effetti pregiudizievoli che ne derivano sulla prosecuzione della carriera dello studente. L’adozione di un atto di natura cautelare e urgente deve ritenersi viziata quando gli effetti pregiudizievoli non siano limitati nel tempo. La questione dell’accreditamento dell’istituzione estera non legittima, senza diverse determinazioni e senza termine finale, la compressione del diritto allo studio. L’annullamento dell’atto non implica alcuna statuizione sul valore legale dei crediti maturati presso l’Università straniera, restando salvo l’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente si era iscritta presso l’Università degli Studi dell’Aquila nell’a.a. 2019/2020, a seguito del riconoscimento di esami superati presso un’Università della Bosnia Erzegovina. Nel maggio 2021 il Ministero aveva trasmesso una circolare informativa dalla quale risultava che l’Istituto estero era privo di accreditamento presso il sistema di educazione statale dello Stato di origine. L’Ateneo, in via d’urgenza, investiva il Ministero di un quesito volto ad accertare il valore legale della carriera percorsa all’estero, quello della carriera proseguita in Italia e del titolo finale di dottore in medicina e chirurgia.
Nelle more delle verifiche, il Direttore Generale dell’Università disponeva il blocco informatico della matricola. La studentessa impugnava l’atto davanti al TAR Abruzzo, che accoglieva il ricorso rilevando il difetto di termine finale, di istruttoria e di motivazione. L’Amministrazione proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
L’appello è respinto. Il Collegio rileva anzitutto un difetto di confronto: l’Amministrazione si dilunga sulle norme in materia di filiazioni e di accreditamento delle istituzioni estere, ma non si misura con la ratio della sentenza appellata. Il TAR Abruzzo non aveva affatto esaminato il profilo dell’accreditamento dell’Università straniera né il riconoscimento dei CFU, bensì si era pronunciato sull’annullamento dell’atto di blocco della matricola.
Il primo giudice aveva accolto i motivi di difetto di istruttoria e di motivazione. Pur qualificando il blocco come atto temporaneo e urgente, il Direttore Generale non aveva fissato alcun termine finale di efficacia degli effetti pregiudizievoli sulla carriera della studentessa. Tanto più che l’Ateneo aveva rimesso agli accertamenti ministeriali le determinazioni sul riconoscimento degli esami già sostenuti.
Il Consiglio di Stato condivide il principio secondo cui l’adozione di un atto di natura cautelare e urgente è viziata ove gli effetti pregiudizievoli non siano limitati nel tempo. La statuizione del TAR non è stata censurata dall’appellante se non affermando, senza sviluppo argomentativo, la legittimità del provvedimento impugnato.
La questione dell’accreditamento dell’Università estera non poteva dunque legittimare, senza diverse determinazioni e senza alcun termine finale, il blocco della matricola e quindi del diritto allo studio della studentessa, che nel frattempo aveva quasi completato il percorso universitario.
Il Collegio conferma inoltre l’effetto conformativo individuato dal primo giudice: obbligo per l’Ateneo di riconoscere, ora per allora, la validità delle attività didattiche, dei crediti e degli esami superati in data successiva agli atti impugnati, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela sul valore legale dei CFU conseguiti all’estero. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.