Liquidazione patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 2934 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è effettuata dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, nel limite dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale. Il giudice, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, valuta caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, nonché importanza, natura e difficoltà dell’affare, potendo discostarsi dai valori medi entro il limite del 50 per cento. Il compenso è ridotto della metà per effetto dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dimezza gli importi spettanti al difensore nel giudizio amministrativo. La liquidazione avviene con decreto collegiale, con salvezza della verifica di competenza dell’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del medesimo d.P.R.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato il decreto con cui la Prefettura di Sondrio aveva respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale. Ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, il giudizio si era concluso con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione riesaminato la posizione dell’istante e soddisfatto la pretesa azionata, in esito all’ordinanza cautelare del Tribunale. La sentenza aveva confermato l’ammissione al beneficio e rinviato a successivo atto la liquidazione del compenso al difensore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese nel limite dei valori medi delle tariffe professionali, e dall’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, che individua i parametri generali di valutazione dell’attività difensiva. Ha quindi evidenziato che l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 impone il dimezzamento dei compensi nel processo amministrativo, con conseguente necessità di adeguare l’importo ai parametri ridotti.
Nella determinazione del dovuto, il Collegio ha considerato la natura della controversia – relativa a materia di immigrazione – e l’impegno professionale concretamente richiesto, comprensivo della fase cautelare. Ha ritenuto congruo liquidare in favore del difensore l’importo complessivo di Euro 1.200,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, fatta salva ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica di competenza dell’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002. Il provvedimento è stato adottato in forma di decreto collegiale, con contestuale oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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