Silenzio inadempimento e note soprassessorie: quando l’obbligo di provvedere è rispettato (TAR Puglia n. 1065 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il silenzio-inadempimento la nota con cui l’amministrazione riscontri l’istanza del privato con specifiche argomentazioni fattuali e giuridiche e dia impulso effettivo all’iter sanzionatorio sollecitato, indipendentemente dall’esito sperato. L’atto soprassessorio ricorre solo in presenza di attività che solo apparentemente configurano una spendita di potere, ma che sostanzialmente sfuggono all’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie, provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza o sospensioni dell’iter procedimentale non previste dalla legge. Il dovere di provvedere imposto dall’art. 2 legge n. 241 del 1990 è rispettato quando l’ente dà conto delle verifiche richieste e delle determinazioni conseguenti.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in un complesso residenziale in località Baia Verde, a Gallipoli, rilevava nell’autunno 2023 l’avvio di lavori di ampliamento sull’appartamento di proprietà della controinteressata, posta al piano superiore. Acceduta alla pratica edilizia, egli assumeva che le opere fossero difformi dal titolo e segnalava più volte la circostanza al Comune, diffidandolo, anche ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, a svolgere ogni accertamento e ad adottare ogni iniziativa utile al ripristino della legalità, ivi compresa la sospensione dei lavori.

Ritenute non satisfattive le note comunali, il ricorrente agiva per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’ente alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Il Comune si costituiva in giudizio. La causa era introitata in decisione alla camera di consiglio del 10 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dal vaglio delle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente, poiché il gravame è infondato nel merito. La decisione si concentra quindi sulla verifica dell’effettiva sussistenza dell’inerzia contestata.

Il Tribunale rileva che agli atti risultano le note provvedimentali con cui il Comune ha inteso riscontrare, con specifiche argomentazioni fattuali e giuridiche, le richieste del ricorrente. Tali atti escludono la configurabilità del silenzio-inadempimento, perché l’ente ha esercitato il proprio potere e reso la determinazione richiesta, sia pure con esito non satisfattivo per l’istante.

Prive di pregio sono, sul punto, le contestazioni relative al carattere asseritamente soprassessorio dei provvedimenti adottati. Il Collegio richiama il condivisibile orientamento secondo cui l’atto soprassessorio ricorre solo quando l’attività amministrativa solo apparentemente configura una spendita di potere, ma sostanzialmente sfugge all’obbligo di provvedere, mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie, provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza o sospensioni dell’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge, violando il dovere di provvedere.

Nel caso di specie il Comune ha dato impulso effettivo all’iter sanzionatorio sollecitato, e ciò indipendentemente dall’esito sperato. Le verifiche richieste, per quanto in atti, sono esitate da ultimo nella nota comunale prot. n. 8108 del 4.2.2025, con cui si è ordinata la sospensione dei lavori in danno della controinteressata. Tale determinazione fa venir meno la lamentata inerzia, con la conseguenza che il ricorso è respinto.

Le spese processuali, stante la peculiarità della questione esaminata, sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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