Conversione permesso di soggiorno stagionale e istanze plurime: incombente istruttorio cautelare (TAR Lombardia n. 677 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., qualora emergano elementi che rendano opportuno approfondire il quadro istruttorio, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione dettagliata dall’Amministrazione sullo stato di procedimenti paralleli, rinnovando l’esame dell’istanza in un’apposita camera di consiglio. Nel contempo, può essere sospesa l’esecuzione del provvedimento impugnato, in via interinale, al fine di assicurare l’effettività della tutela cautelare in attesa dell’esito dell’incombente istruttorio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura competente aveva rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Nel ricorso veniva chiesta la sospensione dell’efficacia del diniego, deducendone l’illegittimità. Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Prefettura, i quali, nella relazione depositata in vista della camera di consiglio, segnalavano che il ricorrente aveva presentato, nel medesimo periodo, ulteriori cinque analoghe istanze di conversione presso altre Prefetture.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha ritenuto che la circostanza emersa nella relazione prefettizia fosse rilevante ai fini della decisione sulla domanda cautelare. La presentazione di molteplici istanze di conversione del permesso di soggiorno, indirizzate a diverse Prefetture nello stesso arco temporale, ha evidenziato la necessità di acquisire un quadro completo e aggiornato sullo stato di tali procedimenti, onde valutare correttamente il fumus del ricorso e l’eventuale reiterazione strumentale di domande.
Il Collegio ha pertanto disposto un incombente istruttorio, assegnando all’Amministrazione il termine di sessanta giorni per depositare una dettagliata relazione sullo stato dei procedimenti pendenti presso le altre Prefetture, da effettuarsi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
In attesa dell’esito di tale adempimento, il Tribunale ha ritenuto di sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato, fissando il prosieguo della fase cautelare in una camera di consiglio successiva. La sospensione interinale risponde all’esigenza di non lasciare privo di tutela il ricorrente nel periodo necessario al completamento dell’istruttoria, senza tuttavia anticipare alcuna valutazione definitiva nel merito.
La decisione si inserisce nel quadro dei poteri istruttori del giudice amministrativo nella fase cautelare, che possono essere esercitati anche d’ufficio quando gli elementi acquisiti non siano sufficienti per una compiuta valutazione delle contrapposte posizioni delle parti.
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Nota della Redazione
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