Opposizione al decreto di liquidazione del CTU e soccombenza reciproca (Cass. civ. Sez. 2 n. 4390 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato, nel regime di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, non è atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso nel quale il giudice ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, senza poter superare la somma richiesta. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi. Il consulente tecnico d’ufficio non è mai tecnicamente parte soccombente nel merito, essendo vittorioso nel suo diritto al compenso comunque riconosciuto; l’opponente che non sia parte totalmente vittoriosa difetta di interesse ad impugnare la statuizione di compensazione delle spese ex art. 92 cod. proc. civ.

Il Fatto

La società proponeva opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, reso dal Tribunale di Lecce nel procedimento per accertamento tecnico preventivo. L’importo liquidato, pari a complessivi euro 11.252,00, era stato posto a carico della parte committente la consulenza.

L’opponente contestava la contemporanea applicazione dell’onorario per vacazioni e a parametri, l’eccessiva quantificazione e il riconoscimento delle spese per l’ausiliario. Il Tribunale, in accoglimento parziale dell’opposizione, riduceva il compenso a euro 7.689,47 e compensava le spese di lite ravvisando una reciproca soccombenza. Avverso la sola statuizione di compensazione proponeva ricorso per cassazione la società opponente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto precisato la natura del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione: si tratta di procedimento contenzioso in cui il giudice deve verificare la correttezza della liquidazione a prescindere dalle prospettazioni dell’opponente, con il solo limite di non superare la somma richiesta. I motivi di opposizione non identificano capi di una domanda, ma sottendono un interesse di tipo oppositivo, rivolto al mero contenimento della liquidazione.

Richiamando le Sezioni Unite n. 32061 del 2022, la Corte ha quindi escluso la configurabilità di una soccombenza reciproca nell’ipotesi di accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo. Tale evenienza può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale delle spese, in presenza degli altri presupposti di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Il consulente tecnico d’ufficio, ha sottolineato la Corte, non è mai tecnicamente parte soccombente nel merito, essendo vittorioso nel suo diritto al compenso comunque riconosciuto. Anche la parte che aveva richiesto la consulenza condivideva l’interesse oppositivo a una liquidazione di importo maggiore, sicché alcuna soccombenza poteva ravvisarsi in suo favore.

Da ciò deriva il difetto di interesse della società ricorrente: non essendo parte vittoriosa, in nessun caso avrebbe potuto conseguire la vittoria delle spese, neppure parziale. L’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., in tema di impugnazioni, postula la soccombenza sostanziale correlata al pregiudizio derivante dalla decisione impugnata, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica conseguibile con la riapertura del dibattito processuale.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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