Adeguamenti tariffari delle strutture psichiatriche: decurtazioni lecite se previste dal capitolato (TAR Puglia n. 15 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie accreditate, la deliberazione con cui l’azienda sanitaria applica i nuovi importi determinati dalla Regione non è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzione, né è illegittima, quando provvede alla riparametrazione delle rette secondo il meccanismo di decurtazione della quota di locazione dell’immobile, maggiorata della percentuale dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione, espressamente previsto dal capitolato speciale d’appalto, cui il contratto fa rinvio per l’attuazione dei provvedimenti regolamentari regionali sopravvenuti. La clausola di invariabilità del corrispettivo, che fa salvi i provvedimenti regolamentari della Regione, legittima l’applicazione delle nuove tariffe secondo le modalità di determinazione del prezzo già concordate. In tal caso la giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., coprendo sia l’an sia il quantum della pretesa revisionale.
Il Fatto
Una società cooperativa, affidataria della gestione di una Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.), ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL di Taranto ha applicato gli adeguamenti tariffari disposti dalle D.G.R. Puglia n. 1085/2021 e n. 1490/2022. La delibera, riferita a più strutture, quantificava l’integrazione della retta giornaliera decurtando dalla tariffa massima regionale la quota di locazione e la percentuale dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione, secondo il meccanismo già previsto dall’art. 2 del capitolato d’oneri. La società ha dedotto la nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione, la violazione del Regolamento regionale n. 11/2008 e delle delibere regionali, nonché l’illegittimità derivata degli atti consequenziali e della successiva delibera commissariale di registrazione della spesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la giurisdizione ex art. 133, primo comma, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. copre sia l’an sia il quantum della pretesa alla revisione del prezzo, anche quando essa deriva da previsioni contrattuali.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la disciplina pattizia: l’art. 29 del capitolato imponeva di applicare prontamente gli adeguamenti della retta determinati dalla Regione; l’art. 6 del contratto qualificava il corrispettivo come fisso e invariabile, fatti salvi i provvedimenti regolamentari della Regione; l’art. 2 del capitolato stabiliva che l’importo base era ottenuto decurtando dalla retta massima la quota di locazione, maggiorata dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione.
Il TAR ha ritenuto legittima l’operazione compiuta dall’ASL: la riparametrazione delle nuove tariffe regionali secondo il criterio contrattuale non integra un’invasione delle competenze regionali, perché l’azienda ha applicato le delibere della Regione con le modalità di calcolo già concordate. La delibera risulta adeguatamente motivata e immune dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti. Quanto agli interessi moratori ex art. 3 del d.lgs. n. 231/2002, il Collegio ha rilevato che la mancata liquidazione è dipesa dal comportamento inerte della società, che non aveva fornito le indicazioni necessarie per la corretta fatturazione.
Il rigetto delle censure principali ha comportato il rigetto dei motivi di impugnazione degli atti consequenziali e della delibera commissariale n. 1251/2025, impugnata in via derivata e autonoma con gli stessi motivi, nonché della domanda istruttoria di consulenza tecnica contabile. Il giudice ha poi disposto la compensazione delle spese per la peculiarità fattuale della controversia.
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Nota della Redazione
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