Liste elettorali, congiunzione dei fogli e consapevolezza del sottoscrittore (TAR Liguria n. 364 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La ricusazione di una lista elettorale fondata sulla mancata congiunzione dei fogli aggiuntivi contenenti le sottoscrizioni è illegittima quando la normativa primaria e le istruzioni ministeriali non prevedono espressamente siffatto adempimento né le sue modalità. L’esclusione dalla competizione elettorale per una tale anomalia contrasta con i principi di legalità, affidamento e buona fede, oltre che con il favor partecipationis. In presenza di circostanze particolari e concordanti, la volontà dei sottoscrittori di appoggiare una determinata lista può emergere in modo univoco anche a prescindere dalla spillatura, in applicazione del principio di strumentalità delle forme. Il giudice amministrativo valuta caso per caso se gli elementi acquisiti comprovino la piena consapevolezza degli elettori firmatari sull’identità della lista sottoscritta.
Il Fatto
In vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, una lista candida a sindaco raccoglie le firme necessarie su moduli predisposti dal Ministero dell’interno: un atto principale contenente simbolo, denominazione e dati dei candidati, e atti separati per le sottoscrizioni, tutti in fogli A4 sciolti. Le firme vengono autenticate da un pubblico ufficiale, che le consegna all’autorità competente.
La Commissione elettorale circondariale ricusa la lista con verbale del 12 maggio 2024, rilevando che le firme degli atti separati sono apposte su fogli privi del contrassegno e dell’elenco dei candidati, uniti solo da una graffetta mobile e non spillati né timbrati. I ricorrenti impugnano la ricusazione davanti al TAR Liguria, chiedendo l’accertamento del diritto della lista a partecipare alla competizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo. Gli artt. 28, 32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 impongono che i moduli rechino il simbolo della lista e i dati dei candidati e dei sottoscrittori, ma non contengono alcuna previsione sull’obbligo di congiunzione dei fogli mediante spillature, timbri o altri elementi. Anche le Istruzioni ministeriali dell’aprile 2024, ai punti 1.3.3 e 3.4.2, non prevedono tale onere.
Il Tribunale richiama l’orientamento che esige una congiunzione stabile tra fogli, non riducibile alla semplice spillatura (Cons. Stato n. 4203 del 2022; Cons. Stato n. 3025 del 2019; Cons. Stato n. 3069 del 2018; Cons. Stato n. 2391 del 2014). Rileva però che tale indirizzo ha conosciuto recenti adattamenti: alcune pronunce ammettono la congiunzione con semplice spillatura o persino la sua assenza, ove ricorrano circostanze particolari che salvaguardino la consapevolezza dei firmatari (Cons. Stato n. 4211 del 2023 e n. 4222 del 2023).
Su questa base il Collegio dubita dell’esigibilità dell’adempimento a pena di esclusione. Una sanzione espulsiva dalla competizione richiede, per i principi di legalità, affidamento e buona fede e in forza del favor partecipationis, una previsione espressa: prescrizione che qui manca sia nella legge sia nelle istruzioni ministeriali.
Il Tribunale passa allora all’accertamento delle circostanze concrete e ne individua cinque, decisive e concordanti. Tutti i firmatari hanno versato dichiarazioni attestanti la piena consapevolezza dell’identità della lista, essendo stato posto in adiacenza fisica al foglio sottoscritto il simbolo di lista con i nominativi dei candidati. L’ufficiale autenticante ha confermato con dichiarazione sostitutiva che le firme furono raccolte previo affiancamento fisico dei moduli. Il modulo riporta per ogni firma il numero progressivo. Il contrasto con i principi richiamati esclude l’effetto invalidante fondato sulle sole modalità di unione dei fogli. Infine la lista riguarda un piccolo Comune con poche liste e un numero limitato e agevolmente verificabile di sottoscrittori.
Tali elementi dimostrano la perfetta contezza dei firmatari sull’identità della lista sottoscritta davanti al pubblico ufficiale. Ne consegue l’illegittimità della ricusazione, l’accoglimento del ricorso, l’annullamento del provvedimento e la riammissione della lista alla competizione elettorale. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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