Accordo di programma e restituzione fondi: giurisdizione esclusiva e obblighi della Provincia (TAR Abruzzo n. 246 del 18.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il protocollo d’intesa con cui Comuni e Provincia coordinano la realizzazione di un progetto unitario di sviluppo turistico di area vasta, eccedente le competenze dei singoli enti, integra un accordo di programma tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 l. n. 241/1990, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. a), n. 2), c.p.a.. All’accordo si applicano, per il rinvio ai commi 2 e 3 dell’art. 11 l. n. 241/1990, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. L’ente coordinatore che non dia attuazione al progetto è tenuto alla restituzione della quota di compartecipazione ricevuta, non essendo provata l’impossibilità sopravvenuta, ed è comunque tenuto alla ripetizione ex art. 1463 cod. civ.. Sulla somma restituita decorrono gli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 2033 cod. civ.; è esclusa la rivalutazione in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ..

Il Fatto

Il Comune ricorrente agisce nei confronti della Provincia per ottenere l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi assunti nel progetto denominato “@lbergo diffuso” e la condanna alla restituzione della somma di euro 40.510,20. La vicenda trae origine da un protocollo d’intesa promosso dalla Provincia, volto ad acquisire la disponibilità di immobili nel comprensorio aquilano mediante una partecipazione finanziaria degli enti aderenti pari al 20% dell’investimento ammissibile, con fondi comunitari gestiti dalla Regione.

Il Comune aveva aderito al protocollo con propria deliberazione, finanziando la quota tramite mutuo, e aveva rilasciato il permesso di costruire per l’intervento di riqualificazione dell’edificio individuato. Non avendo la Provincia dato seguito all’attuazione del progetto, il Comune ne ha chiesto la restituzione. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione, la prescrizione del credito, l’impossibilità sopravvenuta della restituzione per gli eventi sismici e l’irrilevanza della rivalutazione trattandosi di debito di valuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il progetto coinvolge numerosi comuni della Provincia e mira a collegare funzionalmente edifici ricadenti nei rispettivi territori per realizzare un progetto unitario di sviluppo turistico integrato in un ambito di area vasta. Esso eccede le competenze dei singoli enti: la Provincia non è mero ente delegato al coordinamento, ma esercita competenze proprie per un progetto integrato che i Comuni non potrebbero attuare secondo il principio di sussidiarietà.

L’operazione descritta nel protocollo è pertanto un accordo di programma fra amministrazioni ex art. 15 l. n. 241/1990, mezzo per realizzare le finalità dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, che affida alla Provincia la promozione e il coordinamento di attività e opere di rilevante interesse provinciale in ambito turistico. Lo strumento con cui gli enti danno assetto simultaneo a interessi comuni rientra nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. a), n. 2), c.p.a.

Anche l’eccezione di prescrizione è infondata: il diritto alla restituzione si prescrive in dieci anni dalla consegna; il Comune ha corrisposto la quota con mandato del 5.9.2006 e ne ha chiesto la restituzione con nota dell’11.5.2016, prima del compimento del decennio.

Quanto all’impossibilità sopravvenuta, il Collegio rileva che agli accordi si applicano i principi civilistici richiamati dall’art. 11, comma 2, l. n. 241/1990, senza deroghe pattuite. Il protocollo prevede espressamente l’impegno della Provincia a coordinare e realizzare il progetto e a ricercare ulteriori risorse per il completamento. L’impossibilità non è provata ed è esclusa dall’obbligazione assunta; la destinazione delle somme a spese tecniche e lavori è irrilevante, dovendo la Provincia portare a termine il progetto reperendo risorse. In ogni caso è tenuta alla restituzione ex art. 1463 cod. civ.

Sulla somma decorrono gli interessi legali ex art. 1224, primo comma, cod. civ., dalla costituzione in mora, in quanto la Provincia ha allegato elementi di buona fede. Non è dovuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non essendo provato il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. Il ricorso è quindi accolto in parte, con condanna alla restituzione e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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