Spillatura fogli sottoscrizione e strumentalità forme presentazione liste elettorali (TAR Emilia-Romagna n. 362 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La regola generale secondo cui i fogli utilizzati per la sottoscrizione delle liste, privi dell’indicazione del contrassegno e dell’elenco dei candidati, devono essere uniti al foglio contenente tali dati con elementi diversi dalla semplice spillatura — quali timbri lineari o firme a scavalco — non è assoluta. Essa può essere temperata quando la volontà dei sottoscrittori di appoggiare una determinata lista e i relativi candidati emerga in maniera non equivoca da altri elementi. Trova applicazione il principio di strumentalità delle forme, in un’ottica di favore per la massima partecipazione alla competizione elettorale. La valutazione va condotta caso per caso, valorizzando le circostanze concrete che rendono riconoscibile la riferibilità delle sottoscrizioni alla lista.
Il Fatto
Il candidato Sindaco e due candidati consiglieri di una lista civica impugnano la delibera con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale ha escluso la lista e la collegata candidatura a Sindaco dalle elezioni comunali indette per l’8 e il 9 giugno 2024. L’esclusione si fonda sulla circostanza che l’atto principale e sette atti separati, composti da più fogli, erano uniti con un punto metallico a omega in alto a sinistra, mentre il contrassegno e l’elenco dei candidati comparivano solo sul frontespizio e non sui fogli spillati contenenti le sottoscrizioni dei presentatori.
I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 32 d.P.R. n. 570/1960, delle istruzioni ministeriali, del principio di proporzionalità e dell’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960, oltre a vizi formali dell’atto. Chiedono l’annullamento e la riammissione della lista.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ritiene irrilevante la non utilizzabilità delle dodici sottoscrizioni dei candidati consiglieri contenute nell’atto principale. Anche escludendole, il numero delle restanti sottoscrizioni supera il limite minimo richiesto per la presentazione della lista.
Sul nodo centrale della mera spillatura, il TAR richiama i recenti approdi del Consiglio di Stato, segnatamente le sentenze n. 4211/2023, n. 4222/2023 e n. 4328/2023 della Seconda Sezione. Da esse ricava che la regola dell’unione mediante timbri lineari o firme a scavalco, diretta a consentire alla Commissione di verificare in modo inequivoco la consapevolezza dei sottoscrittori, può essere temperata quando tale volontà emerga da altri elementi.
Nel caso concreto gli elementi valorizzati consistono in più circostanze convergenti. Il Comune ha meno di 15.000 abitanti e gli schieramenti sono soltanto due, il che minimizza il rischio di confusione. Le pagine dell’atto principale e degli atti separati sono numerate in modo progressivo e senza interruzioni. L’autenticazione è stata svolta da soli due soggetti, entrambi candidati della lista, ciò che consente di presumere particolare attenzione alla lista sottoscritta. Vi è inoltre corrispondenza tra il numero di sottoscrizioni presenti nei fogli spillati e quelli dichiarati dall’autenticante in calce all’ultimo foglio.
Alla luce di tali elementi il Collegio conclude che, nonostante l’omessa congiunzione dei fogli, la volontà dei sottoscrittori era quella di sostenere la lista. Il ricorso è pertanto accolto, l’atto è annullato e la lista con la collegata candidatura a Sindaco è riammessa alle elezioni. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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