Decadenza dai contributi agricoli per atto plurimotivato e dichiarazioni non veritiere (TAR Sicilia n. 3285 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la censura che investa una sola delle ragioni poste a suo fondamento è inammissibile o infondata, non potendo condurre all’annullamento dell’atto. L’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013 impone la decadenza totale dai benefici a chi abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerli in contrasto con gli obiettivi della legislazione settoriale. Una volta ricevuta una comunicazione circostanziata da organi di controllo, l’amministrazione è esentata da autonoma attività istruttoria. L’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 collega alla non veridicità della dichiarazione sostitutiva la decadenza dai benefici, senza margini di discrezionalità né valutazione di dolo o colpa.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, impugnava il provvedimento con cui AGEA aveva accertato in via definitiva l’indebita percezione di contributi pubblici per le domande uniche 2016 e 2017, per un importo complessivo superiore a 26.000 euro. L’accertamento si fondava sulla ritenuta mancanza, per quelle annualità, di idonea certificazione biologica in corso di validità, essendo la stessa stata sospesa dall’Organismo di certificazione.
Il ricorrente deduceva che la sospensione non priva di validità il documento giustificativo già rilasciato e che, in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere autonoma istruttoria sul possesso dei requisiti. AGEA si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del provvedimento. Il presupposto dell’atto non risiede soltanto nella sospensione della certificazione, ma anche nei fatti descritti nel decreto del giudice penale e nell’informativa della Guardia di Finanza. Il ricorrente, però, ha censurato solo il primo profilo, senza contestare quello relativo ai fatti penalmente rilevanti.
Da qui la conseguenza processuale: secondo il richiamato orientamento del Consiglio di Stato sez. IV n. 11213 del 2023, la censura rivolta contro una sola delle ragioni dell’atto è inammissibile o infondata, perché il suo accoglimento non varrebbe comunque a determinarne l’annullamento.
Il Collegio esclude poi il difetto di istruttoria. Ricevuta una comunicazione circostanziata dagli organi accertatori, AGEA è esentata dallo svolgere autonoma attività istruttoria (richiamata TAR Catania n. 1353 del 2024). I fatti contestati, descritti in modo preciso nel decreto e nella relazione, sono di tale gravità da non lasciare spazio a censure per carenza motivazionale.
Nel merito, l’amministrazione era vincolata ad adottare la decadenza. L’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013 esclude i benefici per chi ha creato artificialmente le condizioni per ottenerli. Il percorso argomentativo richiama il principio enunciato dal Consiglio di Stato sez. III n. 5976 del 2021: la norma tutela la buona fede e la lealtà del rapporto, colpendo l’apparenza di realtà creata con dichiarazioni o documenti non veritieri, e la funzione di deterrenza impone l’esclusione integrale.
A ciò si aggiunge la regola dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, richiamata con Consiglio di Stato sez. VI n. 8920 del 2019: la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici senza discrezionalità e senza necessità di valutare dolo o colpa. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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