Fogli mobili senza contrassegno escludono soccorso istruttorio per liste (TAR Puglia n. 629 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione delle liste elettorali su fogli mobili singolarmente privi del contrassegno e delle generalità dei candidati integra violazione dell’art. 28, comma 4, del T.U. n. 570/1960. La semplice pinzatura dei moduli non certifica l’unitarietà del documento al momento della firma e non consente di ritenere che il sottoscrittore abbia espresso una volontà consapevole. La certificazione di autenticità del pubblico ufficiale non assorbe le formalità elettorali, che restano autonome e concorrono alla formazione della volontà dell’elettore. Il vizio che incide su tale formazione è sostanziale e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, anche in ragione dei tempi contingentati delle operazioni elettorali. La ricusazione della lista è pertanto legittima.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato Sindaco alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025 di un Comune della provincia di Foggia, ha impugnato i verbali con cui la Commissione Elettorale Circondariale ha ricusato tre liste a lui collegate. La ricusazione si fondava su una ragione identica per tutte: le sottoscrizioni erano state apposte su fogli mobili singolarmente privi dei dati prescritti dall’art. 28, comma 4, T.U. n. 570/1960, segnatamente del contrassegno della lista e delle generalità di tutti i candidati.

Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che i fogli fossero collegati al modulo principale in modo da formare un unico documento. Ha inoltre censurato la mancata attivazione del soccorso istruttorio, trattandosi a suo avviso di mera irregolarità formale. La difesa erariale si è costituita per l’amministrazione resistente; il Comune e i controinteressati non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla configurabilità dei moduli come documento unitario. La dichiarazione del Segretario Comunale sulle caratteristiche materiali del plico — più fogli uniti mediante graffatura — ha confortato la tesi dei fogli mobili. Il semplice utilizzo di una pinzatura non consente di avere certezza sul fatto che il documento sia stato presentato ai sottoscrittori unitariamente.

Il Tribunale ha ritenuto necessario, a tal fine, l’utilizzo di firme lineari e timbri idonei a certificare l’unitarietà della documentazione già al momento in cui è sottoposta alla firma del singolo sottoscrittore, e non soltanto ex post. Ha quindi reputato irrilevante la dichiarazione dell’autenticatore sull’adiacenza fisica dei documenti: essa nulla aggiunge alla già espletata attività di certificazione dell’autenticità delle firme.

La Corte ha distinto le funzioni di certificazione del pubblico ufficiale dalle formalità elettorali. Le due sfere devono coesistere e non possono assorbirsi vicendevolmente, a tutela dei valori di primario livello costituzionale coinvolti. Le modalità descritte della raccolta della firma non hanno rassicurato il Collegio sull’idoneità delle misure a garantire la corretta formazione della volontà del firmatario, il quale deve poter esaminare in un unico documento logo, denominazione, candidato Sindaco e candidati al Consiglio, con le relative generalità.

La violazione delle regole formali non consente di escludere con assoluta certezza errori od omissioni nella raccolta delle sottoscrizioni. Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 4211/2023 e ha valorizzato il fatto che le liste non si erano affidate all’Amministrazione per il rispetto delle formalità, così come l’esistenza di numerose altre liste che i sottoscrittori avrebbero potuto ritenere di sostenere.

L’impossibilità di verificare la corretta formazione della volontà dei sottoscrittori è stata qualificata come violazione di natura sostanziale: il documento di raccolta delle firme è il mezzo per ricavare in via abduttiva l’esistenza di un nucleo di elettori a sostegno della candidatura. Il soccorso istruttorio è stato dunque escluso, anche per i tempi contingentati delle operazioni elettorali. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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