Revisione prezzi farmaci SSN solo dalla seconda annualità e previo procedimento (TAR Puglia n. 628 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revisione del prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale non opera in via automatica per effetto del sopravvenuto aumento della tariffa massima disposto dall’AIFA. Il prezzo contrattato costituisce il prezzo massimo di cessione al SSN, da negoziare al ribasso in gara, e la sua modifica richiede un apposito procedimento pubblicistico di verifica dei presupposti. La revisione è riferibile soltanto alle annualità di contratto successive alla prima, poiché l’alterazione dell’equilibrio economico può configurarsi solo con il decorso del tempo e non ab imis. La materia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando il procedimento postula la spendita di poteri pubblicistici.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di una convenzione per la fornitura di un farmaco emoderivato nell’ambito di un appalto specifico indetto dalla centrale di committenza regionale, impugnava il provvedimento con cui era stata respinta la propria istanza di revisione del prezzo, nonché l’atto di conferma adottato a seguito di diffida. La gara era stata aggiudicata il 21 dicembre 2023, al prezzo di 54,84 euro/grammo, e la convenzione sottoscritta il 12 febbraio 2024.
La ricorrente fondava la pretesa sulla sopravvenuta determina AIFA del 18 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2024, che aveva elevato il prezzo massimo a 65 euro/grammo, invocandone l’applicazione retrodatata. Proponeva quindi ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento degli atti e la condanna della stazione appaltante al riconoscimento della revisione e al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La materia della revisione prezzi e del relativo procedimento applicativo rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., specie quando il procedimento postula la spendita di poteri pubblicistici, come affermato da Cass. civ., sez. un., n. 18374 del 2023.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 48, comma 33, d.l. n. 269/2003 demanda la determinazione dei prezzi dei prodotti rimborsati dal SSN alla contrattazione tra Agenzia e produttori. La delibera Cipe n. 3/2001 qualifica il prezzo contrattato come prezzo massimo di cessione al SSN, sul quale gli enti devono contrattare sconti commerciali, e ne fissa la validità in ventiquattro mesi salvo diverse clausole. Il prezzo dei farmaci è dunque definito con atti autoritativi nel loro limite massimo, su cui si svolgono contrattazioni volte a ridurlo.
Su questa base il Collegio esclude che la tariffa limite AIFA possa essere considerata un prezzo imposto e inderogabile. La gara si è svolta sul prezzo emergente dalle condizioni di mercato esistenti al momento delle offerte ed è stata aggiudicata prima della formalizzazione del nuovo prezzo. Non sussiste alcuna automaticità nell’adeguamento: la disciplina convenzionale prevede l’aumento solo previo procedimento di verifica, ma anche la diminuzione automatica in ipotesi di ribasso di mercato.
Il Tribunale richiama quindi la giurisprudenza amministrativa secondo cui la revisione prezzi è disciplinata da norme che tutelano l’economicità dell’azione amministrativa, il controllo della spesa pubblica, la concorrenza e il mercato, e sono correlate all’obiettivo di evitare effetti elusivi della gara (Cons. Stato, sez. III, n. 5690 del 2024); esse postulano un rigoroso procedimento pubblicistico di verifica dei presupposti (Cons. Stato, sez. V, n. 4484 del 2024) e risultano riferibili solo alle annualità successive alla prima, non essendovi alterazione dell’equilibrio economico senza il decorso del tempo (Cons. Stato, sez. V, n. 9611 del 2024).
Il Collegio osserva inoltre che numerosi ordinativi erano stati eseguiti dalla seconda classificata al prezzo di aggiudicazione contestato, e che la ricorrente non aveva partecipato alla successiva procedura, aggiudicata a un prezzo comunque inferiore a quello preteso. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna della società ricorrente alle spese in favore della stazione appaltante e dell’azienda ospedaliera, e compensazione verso la Regione e la controinteressata.
Nota della Redazione
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