Abbruchverfügung e qualificazione unitaria dell’opera abusiva in zona C5 (TAR Trentino-Alto Adige n. 149 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La terrazza a sbalzo, munita di soletta e destinata ad ampliare la superficie e la funzionalità dell’edificio, costituisce nuova costruzione e non ornamento, con la conseguenza che deve rispettare la linea di edificabilità del piano di attuazione. Ove l’opera sia realizzata in assenza o in difformità dal titolo edilizio attraverso modifiche essenziali ai sensi dell’art. 84 della legge provinciale n. 9/2018, trova applicazione la procedura di abbattimento dell’art. 88 della legge provinciale n. 9/2018 e non quella dell’art. 90. L’opera va valutata nella sua unitarietà, restando esclusa ogni sanatoria parziale. L’obbligo di motivazione è soddisfatto mediante motivazione per relationem, purché gli atti richiamati siano indicati e accessibili all’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di una particella confinante con quella su cui insiste un fabbricato della società di cui è amministratore unico, impugna dinanzi al TAR Trentino-Alto Adige l’ordinanza con cui il sindaco ha ingiunto l’abbattimento e il ripristino dello stato originario.
La misura scaturisce da un sopralluogo che accerta una terrazza a sbalzo, non assentita, sporgente oltre la linea di edificabilità e parzialmente ricadente sul fondo del ricorrente, oltre alla cementificazione integrale del giardino e a modificazioni del terreno. Il ricorrente deduce vizi di partecipazione, di motivazione e di qualificazione dell’opera, sostenendo che la terrazza sarebbe stata assentita con una variante al permesso di costruire e che, in ogni caso, si tratterebbe di modifiche non essenziali o di varianti in corso d’opera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’opera. Richiamando integralmente la precedente pronuncia con cui è stato respinto il ricorso della società avverso il diniego della variante, il TAR esclude che il primo progetto di variante contenesse la terrazza a sbalzo o la soletta di cemento sull’intero giardino. Le tavole grafiche e la relazione tecnica non recano alcun elemento idoneo a comprovare un intervento di tale portata, con la conseguenza che l’assenso edilizio non può essere interpretato come esteso a opere non rappresentate.
Passando alla natura dell’opera, il giudice amministrativo ritiene che la terrazza a sbalzo ecceda la nozione di ornamento e integri nuova costruzione ai sensi dell’art. 62, primo comma, lettera e), della legge provinciale n. 9/2018, dovendo rispettare la linea di edificabilità imposta dal piano di attuazione della zona di espansione. Sul punto richiama i propri precedenti e la giurisprudenza amministrativa e civile in materia di distanze.
Quanto alla qualificazione giuridica, il TAR esclude che l’intervento possa essere ricondotto alle modifiche non essenziali: l’opera si colloca fuori dalla sagoma preesistente, comporta la cementificazione integrale del giardino e va considerata nella sua unitarietà, senza possibilità di sanatoria parziale. Ne deriva l’esclusione tanto dell’art. 89 quanto dell’art. 90 della legge provinciale n. 9/2018 e la corretta applicazione dell’art. 88.
Il Collegio respinge altresì il rilievo sulla genericità della motivazione. L’ordinanza richiama espressamente la relazione del responsabile del procedimento, sicché opera una motivazione per relationem ammessa dall’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993, quando gli atti richiamati siano indicati e l’interessato possa prenderne visione. L’onere di acquisirli grava sull’interessato stesso.
Da ultimo, è disattesa la tesi della variante in corso d’opera: poiché si tratta di modifiche essenziali, non è consentita la presentazione della segnalazione certificata durante i lavori. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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