Liste elettorali, ritardo lieve non giustifica l’esclusione (Cons. Stato n. 3589 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito elettorale, la notifica del ricorso alla Commissione elettorale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con costituzione della difesa erariale, raggiunge lo scopo e non determina nullità, esaurendosi nella tutela delle articolazioni organizzative dell’amministrazione statale. Il termine orario di presentazione delle liste, pur rigoroso, va contemperato con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale. Un ritardo lieve non giustifica l’estromissione quando i presentatori si trovavano già nella sede comunale alla scadenza, la documentazione era completa e il ritardo dipende da cause eccezionali e non imputabili ai presentatori. In tal caso la ricusazione della lista è illegittima.
Il Fatto
La Prefettura e il Ministero dell’Interno impugnano la sentenza del TAR Molise che aveva annullato la ricusazione di una lista elettorale presentata per le elezioni comunali. La lista era stata esclusa per il deposito avvenuto dopo le ore 12.00 del termine fissato. Il primo giudice aveva accolto il ricorso elettorale, ritenendo illegittima la decisione della Sottocommissione elettorale.
L’amministrazione appellante deduce la violazione dell’art. 129, comma 3, cod. proc. amm. per la mancata notifica del ricorso introduttivo presso la sede fisica della Commissione centrale elettorale e la violazione degli artt. 28, 32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 per la tardività della presentazione. I controinteressati resistono chiedendo la conferma della decisione di prime cure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Consiglio di Stato ritiene dirimente la circostanza che il ricorso sia stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e contestualmente agli indirizzi PEC del Comune, del Ministero e della Prefettura, con rituale costituzione della difesa erariale. In disparte la questione generale sull’applicabilità al rito elettorale della normativa sulla notifica alle amministrazioni statali, la notifica ha in concreto raggiunto lo scopo: la difesa erariale è stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa di tutte le articolazioni organizzative dell’amministrazione. Un approccio teleologico, attento alla strumentalità delle forme e all’effettività delle garanzie, esclude effetti lesivi sui diritti di difesa della Sottocommissione.
Il secondo motivo è infondato nel merito. Il Collegio richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, n. 1271 del 2002; n. 8336 del 2019; n. 2942 del 2019; n. 3032 del 2019) secondo cui uno scostamento orario non giustifica l’estromissione dalla competizione qualora ricorrano cumulativamente tre condizioni: il ritardo sia lieve; i presentatori si trovassero già all’interno della casa comunale alla scadenza; il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati.
Nel caso di specie le condizioni risultano soddisfatte. È dato oggettivo la presenza dei delegati all’ingresso della sede comunale prima delle ore 12.00, essendo pacifico che l’accesso venne interdetto alle ore 12.00 del 25.04.2026. Il ritardo è oggettivamente lieve (dodici minuti). Quanto all’imputabilità, emergono interferenze e disfunzioni estranee alla sfera di controllo dei presentatori: la concomitante presenza dei presentatori di tre liste, l’affidamento ingenerato dalla dichiarazione del Segretario comunale sulla possibilità di completare le operazioni da parte di chi era già all’interno, e una non adeguata efficienza dei meccanismi organizzativi.
Il Collegio rileva che né il verbale del Segretario comunale né il provvedimento di ricusazione hanno contestato profili di incompletezza documentale; anzi la chiusura delle porte alle ore 12.00 conferma che la documentazione era già all’interno. Ogni ragione della ricusazione si riduce quindi al lieve ritardo, non addebitabile a negligenza dei presentatori secondo i canoni dell’art. 2697 cod. civ. La decisione si ispira al favor participationis, corollario del principio democratico che impone di contemperare il rigore delle forme con la massima partecipazione alla competizione elettorale.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del giudizio per giustificate ragioni.
Nota della Redazione
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