Liste elettorali, lieve ritardo orario tollerato per favor partecipationis (Cons. Stato n. 3590 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale, il carattere rigoroso del termine orario fissato per la presentazione delle liste dall’art. 28 d.P.R. n. 570/1960 va contemperato con il principio di massima partecipazione alla competizione. Un lieve scostamento orario non giustifica l’estromissione della lista quando ricorrano cumulativamente tre condizioni: i presentatori si trovino già nella sede comunale alla scadenza; la documentazione sia completa; il ritardo dipenda da ragioni eccezionali e imprevedibili, non imputabili agli interessati. La valutazione è teleologica e orientata all’effettività delle garanzie, cosicché la ricusazione fondata sulla sola tardività è illegittima. Analogamente, la notifica del ricorso all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato raggiunge lo scopo, ponendo la difesa erariale in condizione di tutelare tutte le articolazioni dell’amministrazione statale.

Il Fatto

Il primo giudice accoglieva il ricorso e annullava gli atti con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale aveva ricusato la lista “Montenero Futura”, ammettendola alla competizione. I ricorrenti in appello contestavano tale statuizione, deducendo la violazione dell’art. 129, comma 3, cod. proc. amm. per la mancata notifica del ricorso presso la sede fisica della Commissione Centrale Elettorale e, nel merito, la tardività della presentazione della lista rispetto al termine orario di scadenza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge entrambi i profili. Sul primo, assume valore dirimente la circostanza che il ricorso sia stato notificato all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e, contestualmente, agli indirizzi PEC del Comune, del Ministero dell’Interno e della Prefettura, con rituale costituzione della difesa erariale. In disparte la questione generale sull’applicabilità al rito elettorale della normativa sulla notifica alle amministrazioni statali, la notifica ha in concreto raggiunto lo scopo, avendo posto la difesa erariale in condizione di esercitare il diritto di difesa di tutte le articolazioni organizzative dell’amministrazione. L’approccio è teleologico, attento alla strumentalità delle forme e all’effettività delle garanzie.

Sul secondo profilo, il Collegio richiama il pacifico orientamento (Cons. Stato, sez. V, n. 1271 del 2002; n. 8336 del 2019; n. 2942 e n. 3032 del 2019) secondo cui il lieve scostamento orario tollera l’ammissione della lista al ricorrere cumulativo di tre condizioni: ritardo lieve; presenza dei presentatori nella casa comunale alla scadenza; giustificazione da ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati.

Nel caso concreto le condizioni risultano soddisfatte. La presenza dei delegati all’interno della sede comunale prima delle ore 12:00 è dato oggettivo, essendo pacifico che l’ingresso fu interdetto alle ore 12.00 del 25.04.2026. Il ritardo è oggettivamente lieve (venticinque minuti). Quanto all’imputabilità, emergono interferenze e disfunzioni estranee alla sfera di controllo dei presentatori, aggravate dalla presentazione di tre liste nella stessa mattinata e dall’affidamento ingenerato dalla dichiarazione del segretario comunale sulla possibilità di completare le operazioni da parte dei delegati già presenti. Il Collegio ravvisa, in modo decisivo, una non adeguata efficienza dei meccanismi organizzativi.

Né il verbale del Segretario Comunale né il provvedimento di ricusazione avevano rilevato incompletezza documentale. La chiusura delle porte alle ore 12:00 suffraga la tesi che tutta la documentazione fosse già all’interno. L’unica ragione della ricusazione è dunque un lieve ritardo non addebitabile, secondo i canoni probatori dell’art. 2697 cod. civ., a negligenza dei presentatori. La censura di illegittimità va accolta in forza del principio del favor partecipationis, corollario del principio democratico che fonda lo Stato di diritto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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