Contrasto motivazione dispositivo come errore materiale correggibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 24036 del 26.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione non costituisce un vizio incidente sul contenuto concettuale della decisione, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 287 cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario. Tale contrasto determina la nullità della sentenza solo quando incida sulla idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. L’errore correggibile si distingue sia dall’error in indicando deducibile ex art. 360 cod. proc. civ., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., risolvendosi in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, percepibile ictu oculi.
Il Fatto
Il contribuente impugnò l’avviso di classamento con il quale al terreno di sua proprietà era stata attribuita la categoria D/7 in luogo di quella D/10 proposta, con disconoscimento della ruralità del fondo. La Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso, sebbene con motivazione apparentemente in contrasto con le tesi del ricorrente.
L’Agenzia delle Entrate presentò istanza di correzione della sentenza, che fu accolta; con ordinanza collegiale venne sostituita nella parte dispositiva l’espressione “accoglie il ricorso condanna Equitalia Sud spa” con le parole “rigetta il ricorso condanna Bianchi Roberto”. Avverso la sentenza così corretta il contribuente propose appello, deducendo l’erronea applicazione del procedimento di correzione, non potendo esso incidere sul dispositivo. La Commissione Tributaria Regionale accolse l’appello, ritenendo il provvedimento non suscettibile di correzione in caso di conflitto tra parte motiva e parte dispositiva. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 287 cod. proc. civ., sostenendo che la discordanza tra motivazione e dispositivo non inficia irrimediabilmente il senso della decisione, dovendosi verificare se il contrasto comporti dubbi e ambiguità sul piano decisionale oppure integri un mero errore formale rilevabile ictu oculi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2909 cod. civ., censurando l’affermazione del giudice di merito secondo cui il disposto della sentenza ante procedimento di correzione avrebbe formato giudicato.
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio, già affermato con la remota sentenza n. 1205 del 1984, secondo cui il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione integra un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. e non denunciabile con ricorso per cassazione.
Tale orientamento è stato successivamente precisato, nel senso che il contrasto che dà luogo alla nullità della sentenza è configurabile solo se incida sulla idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, mentre l’errore materiale è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, percepibile e rilevabile ictu oculi senza alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice.
La Suprema Corte ha valorizzato la giurisprudenza successiva, richiamando le pronunce n. 17392/2004, n. 10129/1999 e le più recenti n. 37079/2022 e n. 17275/2025, che hanno ribadito il medesimo principio, precisando che il contrasto insanabile, non eliminabile con la correzione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ.
Nel caso di specie, la lettura della motivazione della sentenza impugnata ha consentito di affermare con assoluta certezza il contenuto essenziale del decisum, avendo il giudice di merito ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della ruralità del terreno. Il contrasto con il dispositivo di accoglimento si è quindi appalesato come un mero errore suscettibile di correzione. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, cassato senza rinvio la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha disposto la correzione della parte dispositiva della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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