TARSU: esenzione solo per aree stabili non produttive di rifiuti urbani, spetta al contribuente la prova (Cass. civ. Sez. 5 n. 15353 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’esclusione prevista dall’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 per i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per il particolare uso cui sono stabilmente destinati richiede la prova, a carico del contribuente, sia della stabile destinazione dell’area a un determinato uso, sia della circostanza che tale uso non comporti produzione di rifiuti. Analogamente, per l’ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo, grava sul contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani. Tale esclusione si configura come eccezione alla regola generale di assoggettabilità al tributo, sicché non è sufficiente dimostrare di aver smaltito una certa quantità di rifiuti speciali, ma occorre provare che le specifiche aree non siano idonee a produrre rifiuti urbani o assimilati.
Il Fatto
A seguito di un sopralluogo, il Comune di Milano accertava che la società, operante nel settore del trasporto merci per conto terzi, occupava superfici produttive superiori a quelle denunciate ai fini TARSU. L’ente locale notificava quindi due avvisi di accertamento per l’anno 2012. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi della contribuente, confermando la pretesa ma riducendo al 50% la superficie imponibile.
In grado di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia annullava integralmente gli avvisi, ritenendo che la società avesse documentato l’effettivo recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante il MUD, provando che l’area coperta dalla tettoia produceva necessariamente rifiuti speciali, alla luce della disciplina speciale sugli imballaggi terziari. Avverso tale sentenza, il Comune proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. In primo luogo, ha chiarito che i motivi sono ammissibili poiché contestano l’effettiva violazione di norme giuridiche e non sollecitano una mera rivalutazione del materiale probatorio. Nel merito, ha ribadito il principio secondo cui l’esenzione di cui all’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 presuppone la prova, a carico del contribuente, che l’area, per il suo uso stabile e specifico, non possa produrre rifiuti. Ha inoltre evidenziato che, per le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, è onere del contribuente fornire all’amministrazione i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle stesse, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale di imponibilità.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata, che si era limitata a prendere atto della prova dello smaltimento di una quantità di rifiuti speciali, senza verificare se la contribuente avesse fornito le informazioni circa le specifiche aree e la loro delimitazione, e senza accertare che queste, per loro natura, non fossero idonee alla produzione di rifiuti urbani. Ha inoltre dichiarato non pertinenti i precedenti citati dalla controricorrente, in quanto non incidono sull’onere probatorio specifico.
Quanto all’asserita produzione esclusiva di imballaggi terziari, la Corte ha precisato che, anche se provata, essa non comporta la totale detassazione dei locali quando si accompagna alla produzione di rifiuti assimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che può dar luogo a una riduzione della superficie imponibile o a una riduzione tariffaria, secondo il modello operativo del regolamento comunale.
Infine, la Corte ha richiamato il principio per cui il tributo è strutturato in una parte fissa e una variabile: la parte variabile non è dovuta se il contribuente prova di produrre in via prevalente e continuativa rifiuti speciali smaltiti autonomamente, mentre la parte fissa è sempre dovuta, essendo destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Milano.
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Nota della Redazione
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