Locale tombato a posteriori non sfugge al divieto di sanatoria paesaggistica (TAR Sicilia n. 3259 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I locali cd. tombati beneficiano del regime di favore previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.lgs. n. 380/2001 solo se perseguono ab origine una autonoma funzione di carattere edilizio, dimensionata in ragione della funzione stessa e incompatibile con l’autonoma utilizzazione. Il tombamento prospettato a posteriori, dopo la realizzazione dell’abuso, non integra tale fattispecie e non sottrae l’opera al regime sanzionatorio. Ne consegue che l’intervento che abbia determinato creazione di superfici utili o aumento di volumetria resta estraneo all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, con rigetto dovuto della domanda di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. La Soprintendenza non dispone di margine discrezionale, con conseguente irrilevanza delle dedotte violazioni procedimentali.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato con terreno ricadente in zona vincolata del piano paesistico, otteneva il permesso di costruire per demolizione e ricostruzione, poi integrato da variante. Dopo l’ultimazione dei lavori, un sopralluogo comunale riscontrava difformità sostanziali e il Comune ingiungeva la demolizione dell’intero corpo di fabbrica. La ricorrente presentava quindi un progetto di sanatoria edilizia e un’istanza alla Soprintendenza per il ripristino con modalità diverse dalla demolizione e per l’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere residue.

La Soprintendenza rigettava l’istanza: per le opere da sanare non sussistevano i presupposti dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, avendo le stesse generato aumento di volume e superficie utile. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che i giudizi richiamati dalla ricorrente si sono chiusi con pronunce di improcedibilità e di estinzione, con possibile sopravvenuta carenza di interesse. Cionondimeno esamina il merito, che si rivela infondato.

Il primo motivo ruota attorno alla qualificazione dei locali seminterrati come vuoti strutturali da tombare, con conseguente esclusione dal computo volumetrico. Il TAR richiama la nozione rigorosa di tombamento e il regime dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.lgs. n. 380/2001, osservando che il locale tombato deve assolvere ab initio a una funzione edilizia propria, con dimensione rapportata alla funzione. Nel caso concreto difetta tale requisito: il tombamento è prospettato a posteriori e la ricorrente nulla deduce sulla dimensione dei locali.

La ratio del divieto di sanatoria conferma la conclusione. Sia che si guardi al movente dell’attività edilizia lesiva, sia agli effetti della stessa, il locale divenuto tombato dopo l’abuso non sfugge alla preclusione: resta una volumetria aggiuntiva autonomamente utilizzabile, idonea a ledere il paesaggio.

Il secondo motivo, incentrato sull’omessa comunicazione ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, è parimenti infondato. Fuori dai casi tassativi dell’art. 167, commi 4 e 5, la sanatoria paesaggistica non è consentita ex lege; gli interventi hanno comportato aumento volumetrico e la Soprintendenza è tenuta al rigetto, senza margine discrezionale. Le violazioni procedimentali restano perciò irrilevanti.

Quanto all’allegato B della legge reg. Sic. n. 5/2019, che ammette incrementi volumetrici entro il 10 per cento, il TAR rileva che la ricorrente non ha quantificato né documentato gli incrementi, lamentando la violazione in modo meccanico. Il ricorso è quindi rigettato nel merito; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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