Localizzazione opere pubbliche e discrezionalità amministrativa nel giudizio di appello (Cons. Stato n. 4223 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del sito destinato a ospitare un’opera pubblica rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, cui compete la graduazione degli interessi coinvolti, ed è sottratta al sindacato giurisdizionale di eccesso di potere salvo che la determinazione appaia prima facie manifestamente illogica, incoerente o irrazionale. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per servizi pubblici, l’approvazione di un progetto di opera pubblica anche non conforme a tali destinazioni non comporta necessità di variante urbanistica, ai sensi dell’art. 16, comma 2, l.r. Puglia n. 13/2001, né assume rilievo che i servizi originariamente previsti fossero stati conteggiati ai fini del soddisfacimento degli standard di Piano. L’atto di indirizzo consiliare che subordini la revoca della localizzazione al rinvenimento di un sito più idoneo configura una condizione il cui mancato avveramento legittima la Giunta a dare seguito alla scelta già effettuata. I motivi aggiunti proposti in appello ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a. sono ammissibili solo se diretti a censurare vizi di atti già impugnati emersi da documenti non prodotti in primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un lotto in località interessata dalla realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti, impugnava dinanzi al TAR Puglia la delibera di Giunta che aveva approvato il progetto esecutivo del CCR, oltre agli atti presupposti. Il raggruppamento di imprese affidatario del servizio di raccolta aveva chiesto al Comune di esprimersi su un progetto in variante rispetto all’offerta di gara, e la Giunta aveva dapprima destinato l’area anche a uffici e ricovero mezzi.
Dopo un indirizzo consiliare volto a verificare l’esistenza di siti alternativi, all’esito di una ricerca conclusasi negativamente, la Giunta approvava il progetto del solo CCR e revocava i precedenti provvedimenti. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso principale e respingeva i motivi aggiunti; l’appellante riproponeva le censure su incompetenza della Giunta, difetto di istruttoria e contraddittorietà, mentre il Comune proponeva appello incidentale sulle eccezioni di rito respinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’incompetenza della Giunta a provvedere in luogo del Consiglio. La censura è infondata: dirimente è l’art. 16, comma 2, l.r. n. 13/2001, secondo cui, ove lo strumento urbanistico contenga destinazioni specifiche di aree per servizi pubblici, l’approvazione di progetti di opere pubbliche, anche non conformi a tali destinazioni, non comporta necessità di varianti. Il CCR è opera pubblica di servizio a valenza urbana e territoriale, e la delibera consiliare mai impugnata aveva già disciplinato le variazioni programmatiche.
Quanto alla deduzione sull’area destinata a parcheggi e qualificata come standard di Piano, la Corte la ritiene nuova e, comunque, non fondata: la norma regionale non prevede eccezioni per il caso in cui i servizi originari fossero stati conteggiati ai fini degli standard. Il Comune ha inoltre compensato la sottrazione approvando in variante, e avviandone i lavori, la realizzazione di un parcheggio in ubicazione ritenuta più opportuna.
Sul secondo mezzo, incentrato sul difetto di istruttoria e sulla contraddittorietà, la Corte osserva che l’atto di indirizzo consiliare non obbligava la Giunta a reperire un altro sito, ma solo a verificarne l’esistenza: l’eventuale revoca era condizionata al rinvenimento di un sito più idoneo. Venuta meno la condizione, legittimo era il prosieguo della scelta già compiuta. Nel confronto tra aree non poteva dirsi neutro che l’amministrazione mettesse a raffronto un’area di proprietà, a costo zero, con soluzioni comportanti esborso.
Quanto alle proposte alternative, la relazione istruttoria ne evidenziava puntualmente l’inidoneità o la non maggiore idoneità rispetto all’area comunale, per posizione periferica, viabilità inadeguata, assenza di illuminazione e vincolo paesaggistico. Il Collegio ribadisce che la questione della determinatezza del prezzo non ha avuto rilievo dirimente. La Corte richiama la propria Sez. IV n. 2094 del 2015 per affermare che la discrezionalità nella localizzazione delle opere pubbliche è sindacabile solo ove la scelta sia manifestamente illogica.
I motivi aggiunti in appello avverso la delibera di Giunta sopravvenuta sono inammissibili ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a. e comunque infondati, reiterando censure di illegittimità derivata. L’appello principale e i motivi aggiunti sono respinti; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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