Lottizzazione abusiva materiale e irrilevanza del vizio partecipativo (TAR Sicilia n. 3217 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La lottizzazione abusiva materiale non si esaurisce nella mera suddivisione del terreno in lotti destinati all’alienazione, ma ricomprende ogni intervento edilizio e infrastrutturale che comporti una sostanziale trasformazione dell’assetto del territorio in contrasto con la sua destinazione urbanistica. Il frazionamento intervenuto in occasione di divisioni ereditarie, donazioni fra coniugi e parenti in linea retta e testamenti non costituisce di per sé prova della lottizzazione abusiva cartolare, ai sensi dell’art. 30, decimo comma, d.P.R. n. 380/2001, senza che ciò impedisca di accertare la lottizzazione quando emergano ulteriori elementi. La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento del provvedimento quando, per la gravità e l’evidenza dell’abuso, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, secondo il principio codificato nell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Comune di Adrano n. 23 del 13 aprile 2021, con cui l’Amministrazione ha disposto, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, la sospensione di ogni attività, il divieto di disporre dei suoli e la trascrizione dell’ordinanza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, relativamente a due particelle di un fondo agricolo.
Esse hanno dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza degli elementi della lottizzazione abusiva, la riconducibilità del frazionamento a una divisione ereditaria e la propria buona fede di acquirenti. Il Comune, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, invocando l’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990 e sostenendo che il frazionamento non derivava da successione, ma da una pluralità di compravendite finalizzate all’edificazione su area agricola.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato che un terreno agricolo di 24.012 metri quadrati è stato frazionato in almeno 22 lotti e che l’operazione si è accompagnata alla realizzazione di edifici non autorizzati, di recinzioni e di una rete viaria interna, in assenza dei titoli abilitativi urbanistici ed edilizi.
Su queste basi il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui l’Amministrazione avrebbe contestato una mera lottizzazione cartolare. La lottizzazione abusiva materiale — si legge — va oltre la suddivisione finalizzata all’alienazione e ricomprende gli interventi che alterano in modo irreversibile l’assetto del territorio, in contrasto con la destinazione urbanistica originaria. Il provvedimento impugnato faceva esplicito riferimento alla concreta trasformazione dell’area, con costruzione di edifici abusivi e infrastrutture accessorie.
Quanto alle garanzie partecipative, la Sezione ha richiamato il principio, codificato nell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, per cui la violazione del diritto di partecipazione non determina l’annullamento dell’atto quando risulti evidente che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nella specie la realizzazione di opere abusive non sanabili su terreno agricolo frazionato integra un illecito di tale gravità da rendere superflua la partecipazione. Le ricorrenti non hanno indicato in che modo il loro intervento avrebbe potuto modificare l’esito della procedura, limitandosi a invocare in modo generico la violazione del contraddittorio.
Infine, il Collegio ha interpretato l’art. 30, decimo comma, d.P.R. n. 380/2001 nel senso che il frazionamento, nelle ipotesi di divisioni ereditarie, donazioni fra coniugi e parenti in linea retta e testamenti, non costituisce di per sé prova della lottizzazione abusiva cartolare, senza però impedire l’accertamento della lottizzazione quando ricorrano ulteriori elementi. Tali elementi sono stati individuati nelle successive alienazioni, nel frazionamento complessivo in almeno 22 lotti e nell’intervenuta edificazione con recinzioni e viabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite liquidate in € 3.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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