Divieto assoluto di mutamento di destinazione d’uso in zona F4 (TAR Sicilia n. 3216 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di mutamento della destinazione d’uso previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione per le aree destinate alla costruzione di edifici di uso pubblico non può essere interpretato estensivamente fino a ricomprendere gli edifici privati ricadenti in zona qualificata come “attrezzature di uso collettivo”. L’espressione “edifici di uso pubblico” va riferita agli immobili utilizzati da una Pubblica Amministrazione e destinati all’esercizio di funzioni o servizi pubblici, e non alla più ampia categoria delle attrezzature commerciali o direzionali, ancorché private e aperte all’accesso del pubblico. La ratio del divieto — preservare la funzione pubblica degli edifici destinati a servizi di interesse generale — non giustifica, per gli immobili di natura privata, una preclusione assoluta e non proporzionata. L’interpretazione restrittiva è imposta anche dall’evoluzione normativa che ha progressivamente ampliato le possibilità di conseguire il cambio della destinazione d’uso.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile ricadente in zona F4 del Piano Regolatore Generale del Comune di Taormina, ha chiesto il permesso di costruire per il mutamento della destinazione d’uso di due unità immobiliari da ufficio a civile abitazione, con lievi modifiche alla distribuzione interna. L’istanza richiamava espressamente l’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 e rappresentava che il mutamento avrebbe comportato una riduzione del carico urbanistico.
Il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di diniego sul presupposto che l’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione impedisse la definizione positiva dell’istanza, e ha poi adottato il provvedimento negativo. Il ricorrente ha impugnato il diniego e, in via subordinata, la stessa disposizione regolamentare, contestandone l’interpretazione estensiva e la compatibilità con gli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 380/2001. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto delimitato l’ambito della controversia alla sola zona F4, alla luce del certificato di destinazione urbanistica prodotto in giudizio. Dal documento emerge che il fabbricato ricade in zona F4, mentre il terreno circostante è almeno in parte incluso in zona F1 a verde pubblico, con vincoli che ne impediscono la trasformazione della destinazione d’uso: profilo, questo, ritenuto irrilevante ai fini del presente giudizio.
La questione è stata ricondotta al quadro dell’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, che individua i casi di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Il Collegio ha osservato che il passaggio dalla destinazione produttiva e direzionale o commerciale a quella residenziale è rilevante, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, posto che l’immobile era stato assentito come officina meccanica e relativi servizi, destinazione ascrivibile alla categoria delle attrezzature commerciali secondo le previsioni comunali per la zona F4.
Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione, che vieta il mutamento della destinazione d’uso nelle aree destinate alla costruzione di edifici di uso pubblico e negli spazi ad essi afferenti. La Sezione ha individuato la ratio del divieto nell’esigenza di preservare la funzione pubblica degli edifici destinati a servizi di interesse generale. Su questa base ha ritenuto non corretta l’interpretazione dell’Amministrazione.
L’espressione “edifici di uso pubblico” non può essere equiparata alla più ampia categoria delle “attrezzature di uso collettivo” prevista per le aree F4, che ricomprende attrezzature commerciali o direzionali di natura privata, la cui caratteristica è l’eventuale accesso del pubblico agli immobili. Se il divieto appare giustificato per le aree destinate a edifici pubblici, esso risulta non proporzionato, nella sua portata assoluta, riguardo agli edifici privati. Il Collegio ha richiamato anche l’evoluzione legislativa, segnalando le modifiche introdotte al citato art. 23-ter dai commi 1-ter e 1-quater, che ammettono il mutamento senza opere tra le categorie funzionali entro limiti e con condizioni fissate dagli strumenti urbanistici.
Il ricorso è stato quindi accolto e il diniego annullato. Il Comune dovrà provvedere nuovamente sulla richiesta alla luce della disciplina vigente e di quanto statuito. Le spese sono state dichiarate irripetibili. Il Collegio ha incidentalmente ritenuto discutibile la tesi del ricorrente sul minor carico urbanistico del passaggio a residenziale.
Nota della Redazione
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