Regressione tariffaria a consuntivo e limiti del giudicato conformativo (Cons. Stato n. 129 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo per vizio procedimentale impone all’amministrazione un vincolo conformativo limitato al profilo caducato, nel caso di specie l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, senza estenderlo al merito della determinazione. La riedizione del potere non richiede, in assenza di specifici contributi partecipativi, nuove acquisizioni istruttori né un’integrazione motivazionale, essendo sufficiente la conferma della precedente determinazione sulla base dell’istruttoria e del corredo motivazionale che la assistevano. La regressione tariffaria a consuntivo costituisce strumento legittimo di perseguimento dell’interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria programmata. Il ritardo nell’adozione del provvedimento non ne determina di per sé l’illegittimità, né ingenera un affidamento tutelabile nella riedizione in chiave satisfattiva.
Il Fatto
Una casa di cura privata accreditata impugnava davanti al TAR Lombardia il decreto con cui la Regione aveva determinato i coefficienti di abbattimento dei compensi per prestazioni di ricovero rese nel 2001, a fronte del superamento del tetto di spesa programmato. Il primo decreto era stato annullato nel 2009 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, con rigetto delle censure di merito.
Con un secondo decreto del 2019 la Regione, dato avvio al procedimento e tentata una transazione non accettata dalla struttura, confermava i medesimi coefficienti. Il TAR respingeva il ricorso, dichiarando inammissibile la censura di elusione del giudicato e ritenendo infondate le doglianze di difetto di motivazione, carenza istruttoria e tardività. La casa di cura proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il riparto tra giudizio di ottemperanza e giudizio di cognizione. A discriminare i due ambiti non è il fatto che l’atto impugnato derivi dal rinnovato esercizio del potere, ma la natura dei vizi dedotti: le censure di violazione o elusione del vincolo conformativo rientrano nell’azione di nullità ex art. 114, comma 2, lett. b, cod. proc. amm., mentre i vizi non riconducibili a puntuali statuizioni della sentenza passano per l’ordinario giudizio di cognizione.
Nel merito, la sentenza ottemperanda aveva annullato il provvedimento esclusivamente per il vizio procedimentale, dichiarando espressamente infondate le censure sostanziali e riconoscendo la legittimità del meccanismo di regressione tariffaria. L’unico vincolo conformativo atteneva dunque al piano procedimentale. In assenza di apporto partecipativo, l’amministrazione poteva confermare la precedente determinazione senza nuove acquisizioni istruttorie.
Quanto alla carenza motivazionale, la Corte esclude che l’interlocuzione transattiva, chiusasi senza esito, imponesse di motivare il mancato recepimento della proposta. L’appellante non indica gli elementi istruttori che l’apporto partecipativo avrebbe introdotto. Il TAR non aveva del resto annullato il primo provvedimento per difetto di motivazione, tanto che la relativa doglianza era stata respinta.
Sulla tardività, il Collegio ribadisce che il ritardo nell’adozione dell’atto non ne comporta di per sé l’illegittimità. Nessun affidamento tutelabile poteva maturare, poiché la struttura era consapevole della necessità di riedizione del potere dopo l’annullamento. La conferma del contenuto precedente è indice di coerenza e non di carenza istruttoria.
L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite in favore della Regione.
Nota della Redazione
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