Delocalizzazione di cubatura non ammessa tra zona agricola e area bianca (TAR Sicilia n. 3213 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di cubatura e la delocalizzazione di volumetrie presuppongono l’omogeneità di destinazione d’uso tra fondo cedente e fondo ricevente, nonché l’identità dell’indice di fabbricabilità originario. Il regolamento comunale che, in attuazione della disciplina regionale, escluda la delocalizzazione tra zone territoriali omogenee non compatibili costituisce legittima declinazione di tale principio e non è disapplicabile per asserita antinomia con fonti superiori. La circostanza che l’area di atterraggio sia divenuta zona bianca per decadenza del vincolo espropriativo non sana il difetto di compatibilità con la zona agricola di decollo. Sul permesso di costruire che presupponga una preliminare valutazione di sussistenza dei presupposti della delocalizzazione non può formarsi il silenzio assenso, ove manchino i requisiti di accoglibilità dell’istanza.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Capo d’Orlando, presenta istanza di permesso di costruire per un fabbricato da realizzare mediante delocalizzazione di cubatura. I diritti edificatori sarebbero trasferiti da un immobile ricadente in zona “E”, mentre l’area di atterraggio ha destinazione a verde pubblico attrezzato, divenuta zona bianca per decadenza del vincolo.
Il Comune rigetta l’istanza richiamando l’art. 2, comma 5, del Regolamento di delocalizzazione approvato con delibera consiliare n. 8 del 06.02.2019, che non ammette la delocalizzazione in area destinata a verde pubblico attrezzato. La società impugna il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, necessità di disapplicazione del regolamento e formazione del silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 22 della l.r. Sicilia n. 16/2016, che richiama l’art. 5 del d.l. n. 70/2011 in tema di cessione di cubatura. Su questa base il Comune ha esercitato il proprio potere regolamentare, subordinando la cessione alla ricaduta dei due fondi nella stessa zona territoriale omogenea o in zone compatibili per destinazione e tipologia edilizia.
Il TAR ritiene che le previsioni regolamentari si pongano in linea con la normativa nazionale, rappresentando la declinazione del principio secondo cui il trasferimento di cubatura presuppone l’omogeneità di destinazione d’uso tra i fondi. Richiama sul punto il Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4861 del 2016 e il Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4417 del 2022, che individua gli ulteriori presupposti della contiguità territoriale e della possibilità che gli strumenti urbanistici vietino tali operazioni.
Nel caso concreto non è ravvisabile alcuna compatibilità tra la zona agricola di decollo e l’area bianca di atterraggio, nonostante quest’ultima preveda un modesto indice di edificabilità. Il Collegio richiama la sentenza C.G.A.R.S. n. 45/2021, che valorizza la diversità tra zona residenziale e area priva di qualificazione pianificatoria, e l’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 in tema di mutamento di destinazione. Non è quindi possibile impiegare un volume destinato a finalità agricole per un fabbricato residenziale.
Da ciò discende il rigetto della richiesta di disapplicazione del regolamento, non ravvisandosi antinomia con fonti superiori. La qualificazione dell’area di atterraggio come zona bianca non supera il difetto di compatibilità, valutato legittimamente a monte in sede regolamentare.
Quanto al terzo motivo, il silenzio assenso non può formarsi quando l’istanza difetti dei presupposti di accoglibilità, come confermato dall’indirizzo richiamato (TAR Palermo n. 690/2020, Consiglio di Stato n. 113/2019). Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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