Lottizzazione PEEP: inadempimento non provato e restituzione somme negata (TAR Marche n. 286 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella controversia avente ad oggetto l’inadempimento di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990, l’accertamento giudiziale non può fondarsi su valutazioni complessive o su asserzioni generiche, ma richiede l’indicazione e la prova di specifici fatti oggettivamente e colposamente imputabili alla parte pubblica. Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non può dichiarare la risoluzione dell’accordo per inadempimento della P.A. quando le inadempienze dedotte non risultino provate e l’inerzia della parte privata non trovi giustificazione causale in condotte dell’amministrazione. Ne consegue il rigetto delle domande restitutorie: le somme corrisposte dal lottizzante in adempimento di clausole negoziali munite di causa lecita non sono ripetibili ove la mancata attuazione del piano dipenda da fattori esterni non addebitabili alla parte pubblica. La mancata realizzazione di opere di urbanizzazione non configura danno ingiusto quando le opere stesse sono serventi rispetto all’edificazione non avvenuta.
Il Fatto
Il Consorzio, costituito per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare e delle relative opere di urbanizzazione secondo le previsioni del PEEP, stipulava nel novembre 2007 con il Comune un accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241/1990. In forza dell’accordo il Consorzio si obbligava ad acquisire direttamente le aree, ad anticipare le somme per le espropriazioni e a eseguire le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, corrispondendo ulteriori importi al Comune.
Dopo l’annullamento dell’accordo ad opera del TAR Marche n. 641/2013 e la successiva riforma in Cons. Stato n. 3461/2021, il Consorzio veniva dichiarato fallito nel 2014. La curatela agiva allora davanti al giudice amministrativo per ottenere l’accertamento dell’inadempimento del Comune e la restituzione di somme pari a 1.339.025,80 euro. Il Comune resisteva e proponeva ricorso incidentale chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata attuazione del PEEP e, in subordine, la compensazione con un proprio credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una constatazione preliminare: dagli atti non emerge in modo chiaro la ragione sostanziale della mancata attuazione della lottizzazione. Se non è ravvisabile un inadempimento colpevole del privato, non è neppure configurabile un inadempimento della parte pubblica. L’accertamento dell’inadempimento contrattuale esige l’indicazione di fatti specifici imputabili al Comune, che nella specie non sono stati allegati né provati.
Il Tribunale ricostruisce gli obblighi assunti dalla P.A.: approvazione del PEEP, approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione, espletamento delle procedure ablatorie, approvazione della bozza di convenzione, rilascio dei titoli edilizi. Tutti risultano adempiuti, mentre non risulta che il Consorzio abbia richiesto i titoli edilizi o sottoscritto la convenzione. Non si comprende quindi cosa abbia impedito al lottizzante di procedere negli adempimenti di propria competenza.
Sul versante delle somme corrisposte, il Collegio esclude la ripetibilità. Le clausole negoziali che le prevedevano presentano causa lecita e congruente con le finalità dell’operazione, come riconosciuto dal Cons. Stato n. 3461/2021, sul punto coperto da giudicato. Il Consorzio, consapevole degli impegni economici, li aveva accettati in cambio della certezza di acquisire anche le aree più pregiate destinate all’edilizia libera.
Quanto alla domanda riconvenzionale del Comune, il Collegio ritiene che le difficoltà del Consorzio non siano civilisticamente addebitabili. L’interruzione dei finanziamenti bancari, legata anche alla crisi dell’istituto di credito, ha costituito causa efficiente autonoma e non prevedibile. Né può pretendersi che il privato lottizzante possieda ab initio le risorse necessarie. Le somme richieste non sono però dovute: la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione non configura danno ingiusto, essendo le stesse serventi rispetto all’edificazione. La domanda di c.t.u. avrebbe natura meramente esplorativa.
In conclusione, tanto il ricorso principale quanto quello incidentale sono respinti. La compensazione integrale delle spese è disposta per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.