No al terzo condono in zona vincolata senza piani attuativi (TAR Sicilia n. 1832 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione prevista dall’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 ha natura derogatoria rispetto alla generale disciplina dei vincoli paesaggistici e va interpretata in senso strettamente letterale, senza integrazioni analogiche o estensioni. Il richiamo ai soli piani pluriennali di attuazione di cui all’art. 13 l. n. 10/1977 non consente di equiparare a questi ultimi le zone omogenee delimitate dal piano di fabbricazione, neppure per i Comuni non tenuti all’adozione di tali programmi. Il mancato esercizio della facoltà comunale di dotarsi dello strumento attuativo impedisce ai proprietari di beneficiare del regime derogatorio. L’esenzione richiede inoltre la concreta realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico, il cui onere di prova grava sul ricorrente. In materia di abusi edilizi l’atto è vincolato e non richiede comunicazione di avvio del procedimento né motivazione comparativa degli interessi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato a due elevazioni fuori terra con parziale piano seminterrato adibito a civile abitazione, dichiara di averlo ultimato prima del 31.12.2003 in assenza di titolo edilizio. La Soprintendenza BB.CC.AA. competente, con nota del 27.2.2023, ha rigettato la richiesta di parere per la sanatoria ex art. 32 l. n. 326/2003 e l.r. n. 37/1985, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni.

La proprietaria ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di motivazione e l’assoggettabilità dell’area alla clausola di esenzione paesaggistica. Nelle more, con atto di donazione, ha trasferito l’immobile ai figli, che hanno spiegato intervento adesivo volontario; la parte resistente ne ha eccepito l’inammissibilità. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per difetto di periculum.

La Motivazione della Corte

Sul piano processuale il collegio ritiene ammissibile l’intervento dei successori a titolo particolare. La posizione di interesse legittimo, di regola, non è trasferibile; ciò che circola è il diritto soggettivo sottostante. Nel caso concreto oggetto dell’atto tra vivi è la posizione dominicale sul bene, diritto soggettivo reale, alla cui tutela accede la situazione azionata. Non ricorrono perciò i presupposti per l’estromissione della dante causa, destinataria del provvedimento e ritenuta responsabile dell’abuso.

Nel merito il Tribunale ricostruisce il quadro del terzo condono in Sicilia: l’art. 24 l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, inclusa la lett. d) del comma 27, che rende insanabili le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici. La Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato illegittima la legge regionale interpretativa che ammetteva il condono in presenza di vincoli relativi, qualificando le previsioni statali sui limiti massimi del condono come norme di grande riforma economico-sociale.

Il collegio esamina prioritariamente il terzo motivo, che attinge il presupposto del potere. La ricorrente sostiene che l’inserimento dell’immobile in zona omogenea “E” nel piano di fabbricazione del 1981, in un Comune non tenuto ai piani pluriennali, attivi l’esenzione della lett. b) del comma 2 dell’art. 142. Il Tribunale non condivide: la norma è derogatoria e di stretta interpretazione ex art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, e il richiamo ai soli piani pluriennali di attuazione rifugge da estensioni analogiche, come affermato da Cons. Stato sez. II n. 7611/2024.

La fattispecie dei Comuni privi di piani attuativi è disciplinata dalla lett. c), che circoscrive l’eccezione ai centri edificati perimetrati ex art. 18 l. n. 865/1971: è il legislatore stesso a distinguere le due ipotesi. Neppure rileva la ridotta dimensione demografica, potendo anche i Comuni sotto i 10.000 abitanti dotarsi dello strumento. In ogni caso manca la condizione esecutiva: la ricorrente ha allegato solo l’esistenza dello strumento, non la concreta realizzazione delle previsioni, con onere probatorio non assolto.

Il primo motivo è respinto: il carattere vincolato del provvedimento di demolizione rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di diniego, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo. Il secondo motivo cade di conseguenza: l’atto vincolato non richiede valutazione comparativa degli interessi. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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