Lotto inferiore a mille metri quadri non deroga ai piani attuativi (TAR Sicilia n. 2070 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite delle estensioni inferiori a mille metri quadrati previsto dall’art. 30, comma 11, ultimo periodo, della legge regionale Sicilia n. 19/2020 non configura una deroga generale all’obbligo di preventiva redazione dei piani attuativi previsti dallo strumento urbanistico generale. La norma si limita a specificare l’estensione minima obbligatoria del piano attuativo e le possibilità alternative, da valutare caso per caso. Il riferimento ai lotti inferiori a mille metri quadrati non è idoneo a giustificare da solo il rilascio del titolo edilizio ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, ma va integrato con le prescrizioni urbanistiche della zona. La deroga è ammissibile solo nel caso del lotto intercluso, che presuppone l’assenza di edificazione residua, la piena urbanizzazione primaria e secondaria e la conformità del progetto al P.R.G.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Comune di Agrigento il permesso di costruire n. 82/2024 per realizzare una casa vacanze su un lotto ricadente nella sottozona omogenea C3-D3 del P.R.G., ove l’attuazione richiede piani di lottizzazione convenzionata e prescrizioni esecutive estese a comparti unitari. A sostegno dell’istanza aveva invocato la deroga dell’art. 30, comma 11, legge regionale n. 19/2020, data l’estensione del fondo inferiore a mille metri quadrati.

Su richiesta di un componente della Giunta, il Comune ha interpellato l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che ha precisato come la norma riguardi l’estensione minima del piano attuativo e non la singola particella. Il Comune ha quindi annullato in autotutela il titolo con la determinazione n. 224 del 3 febbraio 2025, motivando che nel comparto non risultano approvati ed attuati piani attuativi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, richiamando la propria precedente sentenza n. 2032 del 24 giugno 2024, secondo cui in Sicilia i piani di recupero sono stati sostituiti dai piani particolareggiati attuativi di cui all’art. 30, legge regionale n. 19/2020. Il privato può sollecitare l’Amministrazione o proporre un piano di iniziativa privata, ma resta fermo l’obbligo di provvedere e l’inerzia non legittima l’edificazione diretta.

Il Collegio condivide l’interpretazione dell’Assessorato: la norma non introduce una deroga per i lotti inferiori a mille metri quadrati, ma specifica l’estensione minima del piano attuativo. Il riferimento ai lotti ridotti non può giustificare da solo il rilascio del titolo edilizio, dovendosi integrare con le prescrizioni urbanistiche della zona, altrimenti agevolmente aggirabili.

Dirimente è la circostanza, pacifica, che il lotto non presenta le caratteristiche del lotto intercluso. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 2048 del 2023 e TAR Palermo, sez. V, n. 574 del 2024, per cui la deroga prevista dall’art. 9 d.P.R. n. 380/2001 opera solo quando l’area sia l’unica non edificata, sia integralmente urbanizzata e il progetto conforme al P.R.G.

La parziale edificazione e la presenza di infrastrutture non sono sufficienti a superare la necessità del pianificativo attuativo, rientrando nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione prevederne l’adozione. Il lotto intercluso resta un’evenienza del tutto eccezionale.

Quanto al vizio di motivazione, il provvedimento può essere motivato per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, essendo preceduto e giustificato dal parere richiamato. Le spese sono compensate nei confronti dell’Assessorato regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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