Diniego voltura passo carrabile: obbligo deroga per passi preesistenti (TAR Lazio n. 9011 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di voltura di una concessione di passo carrabile preesistente non integra una nuova istanza di autorizzazione, ma una mera modifica soggettiva del titolare, sicché l’Amministrazione non può rivalutare ab initio la sussistenza dei presupposti. La distanza minima di 12 metri dall’intersezione stradale, prevista dall’art. 46, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 495/1992, non ha carattere inderogabile: l’art. 46, comma 6, del medesimo regolamento attribuisce ai comuni la facoltà di autorizzare distanze inferiori per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore, quando sia tecnicamente impossibile l’adeguamento. Il diniego che non dia conto della valutazione della potenzialità derogatoria è illegittimo per difetto di motivazione e carenza istruttoria.
Il Fatto
Una società, acquirente di immobili destinati a garage, chiedeva al Municipio competente la voltura della concessione di passo carrabile rilasciata nel 1997 al precedente proprietario. Il Municipio rigettava l’istanza, qualificandola come nuova richiesta, sulla base del parere negativo della Polizia Locale, che rilevava il contrasto con l’art. 46, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992 per il difetto della distanza minima di 12 metri dall’intersezione stradale e per l’insistenza dell’accesso a ridosso di un attraversamento pedonale, con rischi per la pubblica incolumità. Avverso il diniego, la società proponeva ricorso straordinario al Capo del dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la fattispecie concerne una richiesta di voltura di un passo carrabile già in essere, escludendo la concludenza della tesi comunale che configurava una nuova richiesta concessoria, cui accederebbe un’apprezzamento discrezionale più ampio. Trattandosi di concessione risalente, l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per la persistenza del titolo.
Richiamato il disposto dell’art. 46, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992, la Corte osserva che la distanza minima di 12 metri dall’intersezione non è inderogabile, potendo formare oggetto di autorizzazione in deroga per i passi carrabili preesistenti, allorché sia tecnicamente impossibile l’adeguamento. Tale autorizzazione consegue a una valutazione tecnico-discrezionale rimessa all’Autorità comunale, che deve fornire compiuta emersione alle ragioni che non consentono la persistenza dell’accesso.
Nel caso di specie, il diniego si è limitato a richiamare la valenza ostativa del comma 2, omettendo di considerare la potenzialità derogatoria del comma 6, senza valutare in punto di fatto e sotto il profilo tecnico la presenza dei relativi presupposti. Analoga omissione è ravvisabile nel parere della Polizia Locale, che ha apoditticamente escluso la voltura.
Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, inficiato da difetto di motivazione e da carenza istruttoria. Il Collegio accoglie il ricorso e annulla gli atti gravati, con riservata potestà di riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, nel perimetro valutativo derivante dalla portata conformativa della pronuncia. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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