Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 270 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, il giudice accerta la persistente inesecuzione del titolo e ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento, la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, sicché la crisi della finanza pubblica può giustificare il diniego dell’astreinte. Il commissario ad acta, nominato tra i dipendenti della stessa Amministrazione debitrice, non ha diritto a compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione scolastica alla sentenza con cui è stato dichiarato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un determinato anno scolastico, con condanna dell’Amministrazione ad accreditare la somma correlata.

Il titolo è stato notificato ai fini dell’intimazione ad adempiere ed è passato in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza esecuzione, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali del giudizio di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta emerge il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, e l’avvenuta notifica dello stesso ai fini dell’intimazione ad adempiere. È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, le statuizioni contenute nel dispositivo non risultano eseguite: l’Amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuto riconoscimento del beneficio in favore della ricorrente, né dell’accredito dell’importo correlato. Il ricorso è quindi accolto e, per l’effetto, è ordinato all’Amministrazione di provvedere all’assegnazione del beneficio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. L’organo straordinario è tenuto ad allocare la somma in bilancio, espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e reperire materialmente i fondi. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Sulla richiesta di astreinte, il Collegio richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, che ha escluso preclusioni astratte all’ammissibilità dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, attribuendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, tenuto conto della serialità del contenzioso relativo alla carta docente e dell’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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