Sei scatti stipendiali nel t.f.s. anche per collocamento a riposo su domanda (TAR Sicilia n. 2078 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, e dall’art. 21 legge n. 232/1990, spetta anche al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare collocato a riposo su domanda. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, poiché incide sulla sola base pensionabile e non sul trattamento di fine servizio. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza dell’istituto ai soli fini del trattamento di fine rapporto, senza distinzione tra personale ad ordinamento civile e militare. Ne consegue il diritto al ricalcolo del t.f.s. con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo su domanda dopo il compimento dei cinquantasette anni di età anagrafica e con quarantatré anni di servizio utile ai fini contributivi. Al momento della liquidazione del trattamento di fine servizio ha constatato che l’I.N.P.S. non aveva computato la maggiorazione derivante dal beneficio dei sei scatti stipendiali.

Dopo un tentativo bonario rimasto infruttuoso, il lavoratore ha impugnato il prospetto di liquidazione dell’Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 legge n. 232/1990, eccesso di potere e violazione dell’art. 36 Cost., chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo del t.f.s., con interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dinanzi al Collegio, dichiarandola inammissibile perché non prevista da alcuna disposizione di rito vigente.

Nel merito il ricorso è accolto. Il giudice richiama l’orientamento del giudice d’appello amministrativo, che ha ricostruito con dettaglio l’istituto: l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile definita dall’art. 13 d.lgs. n. 503/1992. Al comma 1 la norma esclude il collocamento in congedo a domanda; al comma 2 contempla il personale che cessa a domanda previo pagamento della restante contribuzione.

La disposizione, tuttavia, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della norma e dal richiamo all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. Essa non modifica quindi il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti contributi.

Un ulteriore argomento è tratto dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che si applica a tutte le Forze di Polizia ad ordinamento militare e dispone che continua ad applicarsi l’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto. Il codice dell’ordinamento militare, pertanto, ha inteso non innovare il regime in vigore, sottolineando la perdurante vigenza dell’istituto.

Il Tribunale accoglie quindi il gravame, annulla le determinazioni impugnate e riconosce il diritto del ricorrente al ricalcolo del t.f.s. con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. Le spese sono poste a carico dell’Istituto, liquidate in considerazione della serialità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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