Malfunzionamento ATM e versamento contanti: onere della prova a carico dell’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 77 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di versamento di contante tramite sportello automatico, qualora l’utente neghi che l’operazione sia stata correttamente eseguita, l’art. 10 del D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE, pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti. All’utilizzatore è richiesto soltanto un onere di allegazione del malfunzionamento. L’intermediario lo assolve producendo il giornale di fondo completo della giornata e il verbale di quadratura di cassa sottoscritto da chi verifica la materialità del contante. In loro presenza, e in assenza di discrepanze, la contestazione dell’utente non è fondata.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essersi recata, il 15.08.2025, presso la filiale della propria banca per versare contante all’ATM per € 2.770,00 in banconote di vario taglio. L’operazione non si completa: lo sportello restituisce due banconote piegate ed emette uno scontrino. La cliente ripete allora il versamento inserendo le banconote respinte.

Dall’esame dei due scontrini rileva che gli importi accreditati sono pari a € 1.975,00 e a € 60,00, per un totale di € 2.035,00 invece di € 2.770,00. Chiede quindi il rimborso della differenza, € 735,00, sostenendo che spetti alla banca dimostrare il corretto funzionamento dell’ATM e la quadratura contabile. In via subordinata domanda gli interessi legali. L’intermediario si oppone, eccependo l’assenza di riscontri e l’esito regolare delle quadrature.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nel D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017, che ha recepito la PSD2. L’art. 10 del decreto sposta sul prestatore del servizio di pagamento il peso di provare l’avvenuta autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e l’assenza di conseguenze da malfunzionamenti.

Da qui il riparto probatorio elaborato dall’Arbitro: sull’utilizzatore grava solo un onere di allegazione del disservizio, mentre l’intermediario deve documentare il regolare funzionamento dell’ATM. La prova si articola in due tasselli: il giornale di fondo completo della giornata, munito della legenda dei codici, e il verbale di quadratura di cassa sottoscritto da chi esegue il controllo della materialità. Proprio quest’ultimo è ritenuto l’unico documento idoneo a dimostrare l’assenza di eccedenze. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Collegio di Roma (decisioni n. 5204/2023, n. 619/2023, n. 4772/2022, n. 8685/2022 e n. 12034/2022).

Nel caso concreto la banca ha prodotto il giornale di fondo e la quadratura di cassa dell’intera giornata, dai quali non emergono discrepanze tra le banconote materialmente depositate e gli importi contabilizzati. Ha inoltre depositato la tracciatura delle operazioni, che documenta tre tentativi: il primo non andato a buon fine alle ore 15:19:45, con restituzione delle banconote; gli altri due completati alle 15:21:30 per € 1.975,00 e alle 15:23:26 per € 60,00. Tali riscontri convergono con le stesse ricevute prodotte dalla ricorrente e con l’assenza di banconote catturate nei cassetti.

Il Collegio ritiene quindi la documentazione convergente ed esaustiva, tale da non richiedere ulteriori accertamenti, compresa la videoregistrazione invocata dalla cliente. Quanto alla dichiarazione scritta del soggetto asseritamente presente, essa non è considerata mezzo di prova ammissibile nel procedimento, secondo l’orientamento richiamato (Coll. Milano n. 8306/2024, Coll. Torino n. 3755/2024, Coll. Roma n. 7951/2023, Coll. Bari n. 13704/2022). Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *