Buoni fruttiferi postali serie AF: prescrizione decennale dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Milano n. 779 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali la cui natura è contrattuale e non cartolare, le condizioni applicabili sono quelle rese note al momento della sottoscrizione, con la conseguenza che l’indicazione sul titolo di una serie diversa da quella del periodo di emissione ingenera nel risparmiatore un legittimo affidamento sul regime più favorevole ivi riprodotto. Per le serie già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, il cui termine previgente non sia ancora spirato, la prescrizione del diritto al capitale e agli interessi decorre trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, e non dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il reclamo costituisce atto di esercizio del diritto e, se inviato dopo il maturarsi del termine, non ne impedisce l’estinzione.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale, si recava presso lo sportello dell’intermediario per riscuoterlo e apprendeva che il titolo non era più rimborsabile per intervenuta prescrizione. Contestava tale indicazione, sostenendo che il termine decennale dovesse decorrere dal 31.12.2015, data di possibile rimborso, e chiedeva il rimborso della sorte capitale.

L’intermediario eccepiva l’incompetenza temporale dell’Arbitro, trattandosi di titolo emesso prima del 2009, e quella per materia, qualificando i buoni come prodotti finanziari estranei al t.u.b. Nel merito rilevava che il titolo, emesso il 05.02.2001, riportava sul retro il timbro della serie AF; in ogni caso la prescrizione si sarebbe maturata prima del reclamo del 24.07.2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Sulla competenza per materia richiama le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5674/2013 e n. 6142/2020: oggetto del ricorso è accertare il quantum della prestazione dovuta secondo le condizioni pattuite, per titoli non cedibili né negoziabili e quindi non riconducibili ai prodotti finanziari ai sensi dell’art. 1, lett. u), t.u.f. Sulla competenza temporale osserva che la causa petendi riguarda l’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti, vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, ancorché sorto prima del 2009 (dec. n. 4656/2022).

Nel merito il Collegio muove dalla natura contrattuale dei buoni fruttiferi, affermata dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979/2007: non operano i principi di astrattezza, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito, essendo ammessa una eterointegrazione del contratto. Se le condizioni possono essere modificate da decreti ministeriali successivi, deve invece escludersi che siano diverse da quelle rese note al momento della sottoscrizione.

Da qui la regola applicata: per i titoli emessi prima del decreto modificativo dei tassi valgono le condizioni da questo stabilite; per quelli sottoscritti dopo, l’affidamento sui tassi riportati sul titolo prevale. Nella specie il buono, pur emesso nel periodo di vigenza della serie AA1, riporta espressamente la serie AF con i relativi rendimenti e scadenza, dati contrattuali che hanno ingenerato nella ricorrente un affidamento meritevole di tutela sul regime più favorevole.

Quanto alla prescrizione, l’art. 8 del D.M. 19.12.2000 fissa il termine decennale dalla scadenza del titolo. Il Collegio richiama il principio del Collegio di coordinamento (dec. n. 6196/2024, che a sua volta si fonda sulle ordinanze della Suprema Corte nn. 19243/23 e 23006/23): alle serie già emesse all’entrata in vigore del decreto, per le quali non siano compiuti i termini previgenti, si applica la prescrizione decennale dalla scadenza. La serie AF ha durata di quattordici anni ai sensi dell’art. 2 del D.M. 28.10.1996: scadenza il 05.02.2015, prescrizione maturata il 05.02.2025. Il reclamo del 24.07.2025 è quindi tardivo e il ricorso è non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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