Preavviso di segnalazione in area riservata: serve prova dell’accesso effettivo del cliente (ABF Collegio di Napoli n. 174 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia, se inviato mediante messa a disposizione in area riservata accompagnata da sms o email di alert, si presume conosciuto dal destinatario alle condizioni previste dall’Allegato 1 al Nuovo Codice SIC. Tali condizioni richiedono che la modalità sia stata previamente concordata con l’interessato e che il cliente abbia effettivo accesso all’area riservata. Non basta la prova dell’invio dell’sms: l’intermediario deve dimostrare l’effettiva registrazione e/o l’accesso del cliente all’area. In difetto, la segnalazione è illegittima e il ricorrente ha diritto alla cancellazione dei dati trattati in SIC.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta di essere stato segnalato illegittimamente presso alcuni sistemi di informazione creditizia per una linea di credito in essere con l’intermediario. La contestazione non investe il merito dell’inadempimento, ma il solo profilo formale: il preavviso di segnalazione sarebbe stato notificato in modo irregolare, mediante email o sms privi di sistemi di autenticazione forte e quindi inidonei ad attribuire validità legale al contenuto.

L’intermediario si difende sostenendo di aver inviato regolarmente il preavviso, datato 15 aprile 2024, pubblicandolo nell’Area Clienti il giorno successivo e accompagnandolo con un sms alert al numero indicato in contratto. Tale modalità sarebbe prevista dall’art. 9 delle condizioni generali del finanziamento, approvata con specifica sottoscrizione. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorrente sembra dolersi di segnalazioni sia presso CRIF sia presso CTC, ma allega soltanto le visure delle segnalazioni registrate in CTC. Ogni domanda relativa all’altra banca dati non può quindi essere né considerata né accolta. Le censure attengono inoltre al solo profilo formale, con la conseguenza che quello sostanziale deve darsi per assodato.

Il Collegio richiama l’art. 5, comma 6, del codice di condotta, che rimette al partecipante la definizione delle modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione del preavviso, sulla base del provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017 e dell’Allegato 1 al Codice. L’Allegato stabilisce che il preavviso, se inviato con le modalità ivi indicate e previamente concordate con l’interessato, si presume conosciuto dal destinatario, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di averne notizia.

Tra le modalità contemplate figura la messa a disposizione in un’area riservata alla quale il cliente abbia effettivo accesso, accompagnata da un sms istantaneo o da una email che lo allerti della presenza di una comunicazione importante. Il Collegio ricostruisce la fattispecie: la clausola contrattuale approvata specificamente, la pubblicazione nell’area clienti il 16.04.2024 e l’invio dell’sms alert risultano provati.

Resta però sfornita di prova, secondo il Collegio, l’ulteriore circostanza dell’effettiva registrazione e/o accesso all’Area Riservata da parte del cliente, ritenuta necessaria dall’orientamento dello stesso Collegio (Collegio Napoli n. 1242 del 2025; in termini Collegio Roma n. 8665 del 2025). La presunzione di conoscenza non opera, dunque, in assenza di questo presupposto.

Ne discende, limitatamente alle segnalazioni in CTC, il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati. Il Collegio accoglie il ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia il contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al ricorrente il rimborso di € 20,00 versato alla presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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