Nessun rimborso per frode online se il cliente autorizza il pagamento (ABF Collegio di Palermo n. 4289 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento eseguita personalmente dal cliente, ancorché indotta da un raggiro di terzi, non è non autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 11/2010, perché il consenso del pagatore sussiste. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina degli artt. 10 e seguenti del medesimo decreto, con conseguente irrilevanza della verifica sulla corretta autenticazione e sulla colpa grave del cliente. Il rimborso non è dovuto quando l’utente abbia confermato l’operazione, sia pure a seguito di frode informatica.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto di conto associato all’utilizzo di una carta, riferisce di essere rimasta vittima il 23.01.2026 di una frode informatica nell’ambito di una presunta compravendita su una piattaforma online. Un terzo l’avrebbe indotta a effettuare un pagamento di 265,00 euro in favore di un esercente, quale conferma di una vendita.

Resasi conto del raggiro, la cliente sporgeva denuncia e segnalava l’accaduto all’intermediario, chiedendo il rimborso. L’intermediario negava il rimborso osservando che la transazione era stata autenticata con sistema a doppio fattore. Esperito il reclamo, la ricorrente ha adito l’Arbitro deducendo la violazione dei doveri di diligenza e di tutela del cliente.

La motivazione del Collegio

L’intermediario eccepisce in via preliminare che l’operazione è stata eseguita dalla cliente stessa e che dunque non ricorre il presupposto applicativo del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2.

Il Collegio ritiene l’eccezione fondata. Dalle dichiarazioni rese nel modulo di ricorso e nella denuncia allegata, cui va attribuito valore confessorio, emerge che la ricorrente ha effettuato personalmente l’operazione disconosciuta, sebbene indotta dal raggiro dei malfattori.

Su questa base il Collegio, in linea con il consolidato orientamento dei Collegi ABF, esclude l’operazione dalla sfera di applicazione degli artt. 10 e seguenti del decreto. La norma qualifica non autorizzata l’operazione effettuata in assenza del consenso del pagatore: nella fattispecie il consenso sussiste, perché è la stessa utente ad aver autorizzato l’operazione, sia pure per effetto dell’inganno.

Ne consegue che non occorre procedere alla verifica formale della corretta esecuzione e autenticazione delle operazioni ai sensi degli artt. 10 e seguenti, né alla valutazione della condotta del cliente sotto il profilo della colpa grave, richiamandosi sul punto il Collegio di Milano, decisione n. 8436/2023.

Per mera completezza, il Collegio osserva che anche ove si volesse ricondurre l’operazione nell’ambito applicativo del decreto, l’intermediario ha dimostrato l’adozione della SCA, avvenuta mediante notifica push sul dispositivo e riconoscimento facciale, e non appare dubbia la colpa grave della cliente, attese le modalità della frode. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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