Dissuasori di sosta sulla carreggiata: l’itinerario alternativo è condizione vincolante (TAR Sicilia n. 79 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I dissuasori di sosta costituiscono segnali complementari ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. strada e trovano la loro disciplina positiva nell’art. 180 del d.P.R. n. 495/1992. Laddove la loro installazione coinvolga, in concreto, un tratto della carreggiata di una strada urbana di quartiere o locale, trova applicazione l’art. 20, comma 1, cod. strada, che consente l’occupazione solo a condizione che sia predisposto un itinerario alternativo per il traffico. In assenza di tale condizione, la determinazione amministrativa assume natura vincolata e ogni ulteriore valutazione tecnico-discrezionale risulta ultronea. Ne consegue che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non invalida il diniego, operando il primo periodo del secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, in quanto è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile con accesso carrabile da una via del centro abitato, ha chiesto al Comune l’autorizzazione a installare dissuasori di sosta lungo il tratto antistante il proprio passo carrabile, per impedire la sosta abusiva.
In assenza di riscontro, la società ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, accolto con sentenza che ha ordinato all’Ente di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Con atto notificato via pec, il Comune ha rigettato l’istanza richiamando l’art. 20, comma 1, cod. strada e rilevando l’assenza di un itinerario alternativo per il traffico. La società ha impugnato tale diniego davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente la seconda doglianza, relativa all’errata applicazione delle norme del codice della strada, perché il suo esito refluisce sulla fondatezza della censura procedimentale.
Il giudice ha ricostruito il quadro normativo: i dissuasori di sosta rientrano tra i segnali complementari dell’art. 42, comma 2, cod. strada, e l’art. 180 del d.P.R. n. 495/1992 ne individua le caratteristiche strutturali e funzionali, imponendo che siano visibili e non creino pericolo per i pedoni. L’autorizzazione presuppone, di regola, una valutazione tecnico-discrezionale dell’Ente, chiamato a verificare le caratteristiche del dispositivo e la natura del tratto stradale.
La disciplina cambia, però, quando l’installazione interessa un tratto della carreggiata. In tal caso opera l’art. 20, comma 1, cod. strada, che per le strade di tipo E) e F) consente l’occupazione solo se venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico; solo nelle zone di rilevanza storico-ambientale è sufficiente che non risulti intralcio alla circolazione o pregiudizio alla sicurezza stradale. Se, invece, l’istanza riguarda un marciapiede — parte della strada esterna alla carreggiata — la disciplina applicabile non è quella dell’art. 20.
Nel caso concreto, dalla documentazione versata in atti risulta che il posizionamento dei dissuasori non interessa il tratto di marciapiede indicato nell’istanza, ma coinvolge un tratto della carreggiata, lungo la quale i veicoli circolano o sostano ai bordi. La via in questione rientra tra le strade urbane di quartiere o locali, sottoposte all’art. 20 cod. strada. L’assenza di un itinerario alternativo, esclusa dall’Ente, impedisce l’autorizzazione: la condizione ha natura ostativa e il potere discrezionale dell’Amministrazione può essere esercitato solo dopo il suo avverarsi.
Il diniego è quindi corretto sul piano normativo e adeguato sul piano motivazionale, essendo chiari i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. Quanto alla censura procedimentale, vertendosi in ambito di attività vincolata, trova applicazione il primo periodo del secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento quando è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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