Mantenimento dello scatto convenzionale dei dirigenti dei Vigili del Fuoco dopo la nomina (TAR Sardegna n. 1087 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 211 del d.lgs. n. 217/2005 riconosce lo scatto convenzionale sia al personale direttivo che abbia maturato sedici o ventisei anni di effettivo servizio nelle qualifiche, sia al personale che abbia conseguito la qualifica di primo dirigente dopo ventisei anni di servizio complessivamente maturati nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. Le due disposizioni non configurano l’attribuzione dello scatto come beneficio concedibile una sola volta, ma operano in modo coordinato e non interferente. Lo scatto convenzionale costituisce un beneficio economico ancorato principalmente all’anzianità di servizio, che deve essere conseguito e mantenuto da entrambe le categorie professionali senza disparità di trattamento. Ne consegue che il transito nel ruolo dei dirigenti non determina la perdita del beneficio già maturato nel ruolo direttivo, né l’esclusione dal diritto al suo riconoscimento per chi maturi i ventisei anni di servizio cumulando la carriera nei due ruoli.
Il Fatto
Un funzionario, assunto nel ruolo dei dirigenti pubblici nel 1994 e promosso Primo dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dall’1 gennaio 2021, chiedeva l’accertamento del diritto al riconoscimento, nel calcolo della retribuzione per la nuova qualifica, dello scatto convenzionale previsto dall’art. 211 del d.lgs. n. 217/2005 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, con rivalutazione e interessi.
L’interessato aveva già maturato il requisito dei ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo e aveva goduto dello scatto convenzionale. Il Ministero dell’Interno si costituiva eccependo l’infondatezza della pretesa, sostenendo che l’attribuzione dello scatto configurerebbe un beneficio concedibile una sola volta, non “replicabile” all’atto dell’acquisto della nuova qualifica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, richiamato il tenore dell’art. 211 del d.lgs. n. 217/2005, osserva che la norma riconosce lo scatto convenzionale sia al personale direttivo (comma 1) sia a quello che abbia conseguito la qualifica di primo dirigente (comma 2), senza prevedere alcuna interferenza ostativa tra le due premialità retributive.
Il Collegio non condivide la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’attribuzione dello scatto lo configurerebbe come beneficio concedibile una sola volta, la cui maturazione nel ruolo direttivo impedirebbe di “replicarlo” all’atto dell’acquisto della nuova qualifica di primo dirigente. Una siffatta interpretazione condurrebbe a un’aporia applicativa determinando una manifesta disparità di trattamento: il personale direttivo con minore anzianità che transita nel ruolo dirigenziale prima dei ventisei anni conseguirebbe il beneficio in aggiunta alla retribuzione dirigenziale, mentre il personale con maggiore anzianità, transitato dopo aver maturato i ventisei anni nel ruolo direttivo, ne verrebbe privato, percependo una minore retribuzione a parità di funzioni.
Il Tribunale aderisce al costante orientamento giurisprudenziale (richiamando, tra le altre, TAR Catania n. 3175 del 2025, TAR Palermo n. 204 del 2025, TAR Lazio n. 6602 del 2025 e TAR Potenza n. 494 del 2025), al quale si è conformato anche il Ministero dell’Economia con parere versato in atti, secondo cui le due disposizioni vanno interpretate in senso costituzionalmente orientato, assicurando il conseguimento e il mantenimento dello scatto a entrambe le categorie professionali.
Ne deriva che lo scatto convenzionale maturato dal ricorrente ai sensi del comma 1 non è venuto illegittimamente meno al momento del transito nel ruolo dei dirigenti, poiché il beneficio è ancorato principalmente all’anzianità di servizio complessivamente maturata nei due ruoli.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle somme spettanti con decorrenza dall’1 gennaio 2021, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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