Mancata proposta di mediazione tributaria non invalida la procedura di reclamo (Cass. civ. Sez. V n. 26342 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata formulazione della proposta di mediazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della procedura di reclamo disciplinata dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, non è sanzionata dalla legge con la nullità della procedura stessa né degli atti conseguenziali. Il contribuente che deduca l’ineffettività della mediazione è tenuto a indicare analiticamente le spese documentate e non considerate dall’Ufficio. Integra invece omesso esame di un fatto decisivo, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la motivazione del giudice di appello che, in materia di determinazione della plusvalenza imponibile, non renda comprensibili le modalità di calcolo delle spese riconosciute né la ragione del disconoscimento di quelle documentate.

Il Fatto

Al contribuente era notificato un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2009, conseguente a una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione pro quota, mediante permuta, di un terreno edificabile ricevuto per successione. L’atto impositivo veniva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che rigettava le censure.

In appello la Commissione Tributaria Regionale della Campania riformava parzialmente la decisione, riconoscendo un maggior ammontare di spese. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a due motivi: la violazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 per il mancato svolgimento di una mediazione effettiva e l’omesso esame di fatti decisivi in ordine al calcolo della plusvalenza.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte rileva che il contribuente aveva correttamente proposto l’istanza di reclamo-mediazione e che la procedura si era svolta. La doglianza riguarda la sua pretesa ineffettività, per non avere l’Ufficio tenuto conto di alcuni rilievi e per non avere concluso con una proposta conciliativa.

La Corte osserva anzitutto che il ricorrente non produce un indice analitico delle spese documentate in sede di reclamo e non considerate dall’Amministrazione. Soprattutto, l’argomento dirimente è che la legge non sanziona con la nullità la mancata proposta di mediazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: la procedura di reclamo e gli atti successivi restano pertanto validi. Il primo motivo è infondato e viene respinto.

Sul secondo motivo, l’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità per la doppia decisione conforme di merito. La Corte esclude il vizio, poiché proprio sul calcolo delle spese la CTR aveva riformato la pronuncia della CTP.

Nel merito, la Corte rileva che il giudice di appello tratta la questione delle spese sostenute pro quota, ma in modo alquanto sintetico. Indica le voci di imposta e le spese legali, applica il criterio della ripartizione capitaria tra gli eredi, ma non chiarisce perché non siano riconoscibili le spese del rogito notarile dell’atto di permuta né le somme corrisposte all’impresa edile, e neppure specifica a quali voci si riferiscano le imposte riconosciute.

Le modalità di calcolo delle spese ammesse e la ragione del disconoscimento di quelle documentate non sono comprensibili: la motivazione è dunque carente su un punto decisivo. Il secondo motivo è fondato e va accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame, anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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