Esenzione IMU TASI scuola paritaria non basta retta sotto metà costi ministeriali (Cass. civ. Sez. V n. 30348 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione ICI/IMU-TASI prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie e didattiche, l’onere della prova del requisito oggettivo di non commercialità grava sul contribuente che invochi il beneficio in deroga alla regola generale della contribuzione. Tale prova non può fondarsi su dati formali, statutari o aprioristici, ma deve investire le concrete modalità di svolgimento dell’attività e i loro effettivi contenuti economici. I parametri ministeriali di cui al D.M. n. 200/2012 hanno valore meramente indicativo: il loro superamento può fondare il diniego dell’agevolazione, ma il loro rispetto non ne giustifica da solo il riconoscimento. L’attività didattica deve essere svolta a titolo gratuito o verso corrispettivi sostanzialmente simbolici: rette inferiori ai costi medi ministeriali, ma non irrisorie e idonee a coprire parzialmente i costi di gestione, non integrano il requisito. Irrilevante, ai fini dell’esenzione, è l’eventuale risultato di perdita della gestione.
Il Fatto
Un ente religioso ha impugnato un avviso di accertamento IUC-TASI 2014 emesso da un Comune, con cui gli era stato contestato il mancato pagamento dell’imposta su alcune unità immobiliari, per mancata applicazione dell’agevolazione fiscale prevista per gli immobili destinati con modalità non commerciali ad attività didattiche.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il beneficio solo per uno degli immobili. Proposti appelli da entrambe le parti, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto ambedue i gravami, confermando il diniego per l’immobile adibito a scuola paritaria. Avverso tale sentenza l’ente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sull’esenzione e la prova documentale del carattere non commerciale dell’attività, desunta dal rapporto tra rette applicate e costi medi per studente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è costruito su un unico motivo di violazione di legge, riferito all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, all’art. 4 del D.M. n. 200/2012 e all’art. 2697 cod. civ., ma la Suprema Corte lo dichiara inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per evidente contrasto con l’orientamento consolidato di legittimità.
La Corte ricostruisce i profili fondamentali del regime agevolativo. Per fruire dell’esenzione è necessaria la compresenza di un requisito soggettivo, nella specie non contestato, e di un requisito oggettivo, dato dallo svolgimento dell’attività didattica con modalità non commerciali. Il relativo onere probatorio incombe sul contribuente, perché l’agevolazione deroga alla regola generale della contribuzione. La prova deve muovere da dati concreti e non da elementi formali o statutari, investendo le effettive modalità operative del periodo considerato.
La Corte richiama quindi il vincolo derivante dalla decisione 2013/284/UE della Commissione, che impone lo svolgimento dell’attività didattica a titolo gratuito ovvero dietro corrispettivi sostanzialmente simbolici, richiamando sul punto Cass. n. 27821/23 e Cass. n. 3674/19. I parametri ministeriali previsti dal D.M. n. 200/2012, che pure richiamano il requisito della simbolicità dei corrispettivi, hanno carattere indicativo e non dirimente, come pure il rapporto tra costo medio per studente e corrispettivo medio percepito. È inoltre irrilevante, quanto al riconoscimento del beneficio, il risultato economico della gestione, compresa l’eventuale perdita di esercizio, secondo Cass. n. 34311/22.
Rispetto a tali coordinate, la decisione impugnata risulta in linea con l’indirizzo interpretativo ormai consolidato, già affermato tra le stesse parti in materia di IMU per gli anni 2012 e 2013 con Cass. n. 4560 del 16.02.2023. La parte ricorrente deduce che le rette applicate sarebbero inferiori alla metà dei costi medi ministeriali e sostiene che tale dato documentale dimostrerebbe la non commercialità dell’attività. La Corte giudica l’argomento insufficiente su un duplice piano: da un lato, i parametri ministeriali non sono vincolanti e, nel confronto con il diritto dell’Unione, possono al più costituire indizi per negare l’esenzione quando superati, ma non giustificano da soli la concessione del beneficio quando rispettati; dall’altro, gli importi richiesti, pur più bassi, non risultano irrisori né idonei ad escludere una parziale copertura dei costi di gestione.
Il motivo è pertanto infondato, il ricorso è rigettato e la proposta di definizione anticipata confermata. La soccombenza comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, e, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la condanna per responsabilità processuale aggravata in favore della parte vittoriosa, oltre al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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