La mancata riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione rende inammissibile il ricorso (TAR Puglia n. 1070 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi definiti con sentenze declinatorie della giurisdizione anteriori all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il termine perentorio per riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione decorre, quanto meno, dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la giurisdizione. La mancata osservanza di tale termine determina l’inammissibilità della domanda riproposta davanti al giudice amministrativo, configurandosi altrimenti l’elusione dei termini processuali. Il giudicato formatosi sull’an debeatur cristallizza la giurisdizione del giudice amministrativo anche sul quantum.
Il Fatto
Con ricorso n. 1265/1988 un dipendente delle allora Ferrovie del Sud-Est otteneva da questo TAR, con sentenza n. 789/1999, l’accertamento del diritto alla riliquidazione degli aumenti periodici e di alcune indennità, con condanna dell’ente al pagamento degli emolumenti, interessi e rivalutazione. Dopo il decesso dell’originario ricorrente, gli eredi si rivolgevano al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro per ottenere il pagamento delle somme spettanti.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 7894/2006, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 265/2008, confermava la decisione, passata in giudicato. Gli eredi non riassumevano il giudizio davanti al TAR e, dopo reiterate diffide, nel 2022 proponevano un nuovo ricorso per la quantificazione e la condanna, quantificando la pretesa in euro 64.629,46.
La Motivazione della Corte
La società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice del lavoro, trattandosi di società di diritto privato. I ricorrenti hanno replicato che il giudicato sull’an debeatur aveva cristallizzato la giurisdizione del TAR anche sul quantum debeatur. Il Collegio ha tuttavia rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità concernente l’omessa riassunzione nei termini.
Il Tribunale ricorda che sia il Tribunale di Bari sia la Corte di Appello hanno affermato che il giudicato del TAR sull’an aveva cristallizzato la giurisdizione amministrativa anche in ordine al quantum, indipendentemente dallo ius superveniens di cui all’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Tali pronunce hanno quindi definitivamente “cristallizzato” la giurisdizione del giudice amministrativo sul credito.
Il nodo giuridico riguarda la translatio iudicii per i giudizi definiti con sentenze declinatorie anteriori all’art. 59 della legge n. 69/2009. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 1503 del 2020, che ricostruisce il dibattito sull’applicabilità analogica dell’art. 50 cod. proc. civ. nelle more dell’intervento legislativo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2007, aveva dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 30 della legge n. 1034/1971, riconoscendo al legislatore il compito di disciplinare la riassunzione.
Secondo l’orientamento condiviso dal Collegio, in caso di sentenza declinatoria soggetta a impugnazione la decorrenza del termine per la riproposizione va fissata nel momento del passaggio in giudicato della sentenza stessa (in termini Cons. Stato n. 4632 del 2020; Ad. Plen. n. 24 del 2011; Cass. civ., sez. V, n. 13734 del 2017). L’alternativa sarebbe un’azione sospesa sine die nella disponibilità delle parti.
Applicando tali principi, i ricorrenti avrebbero dovuto riassumere il giudizio davanti al TAR nel termine perentorio decorrente, quanto meno, dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria di giurisdizione. Non avendolo fatto, il ricorso è inammissibile. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.