Improcedibilità per pagamento ex art. 7 D.L. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 14074 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La dichiarazione resa dall’azienda fornitrice di aver provveduto al versamento della quota ridotta determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso, a prescindere dall’accertamento dell’avvenuto versamento da parte della Regione.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022, recante l’approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, ivi inclusi il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le delibere delle AUSL e delle AOU toscane.
Nelle more del giudizio, la società dichiarava di aver effettuato i pagamenti ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che la disciplina normativa sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La dichiarazione della ricorrente di aver effettuato il pagamento è stata interpretata dal Collegio come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, non risultando necessaria la produzione dei provvedimenti regionali di accertamento dell’avvenuto versamento, considerato il tenore letterale della norma che demanda alla Regione tale accertamento.
La pronuncia di improcedibilità è stata adottata in conformità all’art. 35 cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo sviluppo della vicenda.
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Nota della Redazione
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