Occupazione sine titulo e silenzio del Comune su restituzione o acquisizione sanante (TAR Puglia n. 106 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di aree private da parte della pubblica amministrazione senza decreto di esproprio, la condotta illecita incidente sul diritto di proprietà configura illecito permanente e non comporta l’acquisizione del fondo, salvo le ipotesi di cessazione individuate dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016 (restituzione, accordo transattivo, usucapione nei ristretti limiti ivi indicati, provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001). L’inerzia del Comune sull’istanza con cui il proprietario chiede la restituzione, previa riduzione in pristino, ovvero l’acquisizione sanante, integra silenzio rifiuto illegittimo. Il giudice amministrativo, nella sua giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., accerta l’illegittimità dell’occupazione e condanna l’amministrazione alla restituzione, salva l’eventuale adozione del provvedimento di acquisizione sanante, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento. Il mancato adempimento agli incombenti istruttori consente di desumere argomenti di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a. e art. 116, comma 2, cod. proc. civ..
Il Fatto
Tre proprietarie di aree site nel Comune di Melendugno, occupate da opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggio e verde pubblico) realizzate senza decreto di esproprio, hanno diffidato l’amministrazione alla restituzione, previa riduzione in pristino, ovvero all’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. A fronte dell’inerzia del Comune hanno proposto ricorso per l’accertamento del silenzio rifiuto/inadempimento e per la condanna alla restituzione o all’acquisizione, con indennizzo, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento e alla nomina di un commissario ad acta.
Il Comune, pur intimato, non si è costituito. Il Tribunale ha convertito il rito speciale in ordinario, stante la compresenza di domande restitutorie e risarcitorie soggette a riti diversi, e ha disposto con ordinanza istruttoria n. 499/2024 una relazione di chiarimenti, rimasta inadempiuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., richiamando il consolidato indirizzo secondo cui appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie sull’occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento ablatorio non sia sfociato in un atto traslativo, purché vi sia un collegamento, anche mediato, con la pubblica funzione.
Sul piano istruttorio, il Tribunale ha rilevato che il Comune non ha adempiuto alla relazione di chiarimenti, senza alcuna giustificazione. Ha pertanto ritenuto di poter desumere argomenti di prova dal contegno della parte, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 64, comma 4, c.p.a., considerando pienamente provate le asserzioni in fatto delle ricorrenti.
Nel merito, richiamata la Adunanza Plenaria n. 2 del 2016, il Collegio ha qualificato la condotta dell’amministrazione come illecito permanente ex art. 2043 cod. civ., non essendo emerso alcun decreto di esproprio né alcuna delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità. Ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio rifiuto e accertato l’illegittimità dell’occupazione a partire dalla scadenza del termine di occupazione legittima.
Consegue la condanna del Comune alla restituzione delle aree, previa necessaria riduzione in pristino, salva l’eventuale adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda risarcitoria ex art. 34, comma 4, c.p.a., fissando il criterio del 5% annuo del valore di mercato delle aree per tutto il periodo di occupazione illegittima e sino all’effettiva restituzione, oltre interessi legali e rivalutazione, da corrispondere entro sessanta giorni. Le spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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