Mancata traduzione avviso non è nulla se compreso dall’imputato (Cass. pen. Sez. 6 n. 12502 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di traduzione degli atti processuali a favore dell’imputato alloglotta, previsto dall’art. 143 cod. proc. pen., sorge solo quando risulti una prova inequivocabile, presente agli atti, della mancata conoscenza della lingua italiana. Il dato del “comprendere a stento” la lingua italiana non equivale a una mancata o errata comprensione, sicché non determina automaticamente la nullità dell’atto non tradotto. L’omessa traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini, atto fondamentale per il quale la traduzione è obbligatoria, non comporta la nullità quando l’imputato abbia comunque compreso il senso dell’atto, anche in ragione della sua sostanziale coincidenza con atti pregressi di analogo tenore già tradotti in lingua nota. La verifica di tale comprensione costituisce accertamento di merito, censurabile solo per vizi di motivazione.
Il Fatto
L’imputato, cittadino straniero che dichiarava di comprendere “a stento” la lingua italiana, era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma quarto, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma, rideterminava la pena. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 143, 143-bis, 161, 177, 185 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, per la mancata traduzione in lingua inglese dell’avviso di conclusione delle indagini e del successivo verbale di notifica contenente l’invito a dichiarare o eleggere domicilio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, richiamando il quadro ermeneutico tracciato dalle Sezioni Unite in materia di diritto alla traduzione per l’imputato alloglotta. Ha ricordato che l’obbligo di traduzione non sorge per il solo fatto che l’imputato non sia cittadino italiano, ma necessita della prova inequivocabile, presente agli atti, che lo stesso non conosca la lingua italiana, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5052 del 2004 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 15069 del 2024 con riferimento all’ordinanza di custodia cautelare.
La Corte ha valorizzato l’accertamento svolto dai giudici di merito, i quali avevano evidenziato che l’imputato aveva beneficiato dell’assistenza di un interprete sin dai primi atti, che un primo avviso di conclusione delle indagini gli era stato notificato tradotto in lingua inglese, e che il nuovo avviso, non tradotto, era sostanzialmente coincidente nel contenuto con quello precedente. Da ciò i giudici avevano logicamente desunto che il ricorrente avesse compreso il senso dell’atto e del successivo invito a eleggere domicilio.
La Corte ha precisato che l’espressione “comprendere a stento” indica solo il comprendere “con fatica e con difficoltà”, ma non anche una mancata o errata comprensione. Di conseguenza, la doglianza relativa alla mancata traduzione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non è stata ritenuta fondata, pur riconoscendo la riconduzione di tale atto al novero degli atti fondamentali per i quali la traduzione è obbligatoria ai sensi dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
Ciononostante, la Corte ha rilevato che, dopo la sentenza di appello, era maturata la causa estintiva della prescrizione. Considerata la data del reato, applicabile il regime della legge ex Cirielli, il termine di prescrizione di sei anni, aumentato a sette anni e sei mesi per gli atti interruttivi e di ulteriori sessanta giorni per la sospensione, era decorso. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 143-bis c.p.p. – Altri casi di nomina dell'interprete
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 177 c.p.p. – Tassativà
- Art. 185 c.p.p. – Effetti della dichiarazione di nullità
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari