Querela tradotta con Google Translate valida se sottoscritta in doppia lingua (Cass. pen. Sez. 5 n. 10963 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La querela presentata da persona offesa che non conosce la lingua italiana è validamente proposta anche quando il relativo verbale sia stato formato con l’ausilio di un traduttore automatico, quale “Google Translate”, a condizione che l’atto sia redatto nella duplice lingua, italiana e straniera, e che il denunciante lo abbia sottoscritto dopo averlo letto, riletto e confermato nella propria lingua. La mancata nomina di un interprete ai sensi dell’art. 143-bis c.p.p. non determina, di per sé, alcuna nullità o inutilizzabilità dell’atto, ove la consapevolezza della volontà punitiva sia comunque dimostrata dalle modalità di formazione del verbale. È configurabile un errore di calcolo nella determinazione della pena, emendabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620, lett. l), c.p.p., allorché il giudice di merito, dopo aver applicato l’aumento per la recidiva, non operi correttamente la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato dall’art. 442, comma 2, c.p.p..
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato la pena nei confronti del ricorrente, condannato per il reato di tentato furto aggravato, in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618,00 di multa. L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’invalidità della querela sporta dalla persona offesa, la quale aveva presentato la denuncia in lingua tedesca con l’ausilio dello strumento di traduzione automatica “Google Translate”, lamentando la mancata nomina di un interprete e la conseguente inaffidabilità della manifestazione di volontà punitiva. Con il secondo motivo, deduceva un errore nel calcolo della pena, avendo la Corte di merito applicato la riduzione per il rito abbreviato su una base errata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, inerente la validità della querela. Il Collegio ha osservato che la doglianza difensiva sulla presunta impossibilità di attribuire al querelante la piena comprensione dell’atto risultava superata dalla circostanza che il verbale di denuncia-querela era stato redatto nella duplice lingua, italiana e tedesca, e sottoscritto dal denunciante dopo averlo “fatto, riletto, confermato”. Tale circostanza, unita alla presenza di indicazioni utili alle indagini fornite dallo stesso denunciante, ha escluso ogni residuo dubbio circa la consapevolezza della volontà di sporgere querela. La Corte ha inoltre precisato che la difesa non aveva segnalato alcuna difformità tra i testi redatti nelle due lingue e che l’ordinamento non prevede, a pena di nullità, la presenza del difensore della persona offesa all’atto della presentazione della denuncia.
Quanto all’asserita violazione delle garanzie linguistiche previste a tutela della persona offesa, la Corte ha rilevato che tutte le informazioni di rito erano state puntualmente fornite mediante la duplice formazione degli atti, ritenendo quindi non applicabile la sanzione della nullità o dell’inutilizzabilità in assenza di una specifica previsione normativa per il caso della traduzione effettuata con strumenti automatici.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha constatato che il giudice di merito, sulla pena base ritenuta per il tentato furto, aveva applicato l’aumento di un terzo per la recidiva, pervenendo a una pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 834,00 di multa; successivamente aveva operato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, ma il risultato finale riportato in dispositivo era errato, in quanto la riduzione avrebbe dovuto condurre alla pena di un anno, due mesi e sei giorni di reclusione ed euro 556,00 di multa. Trattandosi di un mero errore di calcolo, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, rideterminandola direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l), c.p.p., e ha rigettato il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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