Conto giudiziale improcedibile per consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 56 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che siano destinati all’uso degli uffici e non a un deposito o magazzino è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, egli non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è pertanto improcedibile per difetto dei presupposti normativi. La gestione contabile, con i connessi obblighi restitutori, sussiste solo quando la giacenza ecceda le scorte operative funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio e si configuri come attività di continuativo rifornimento.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo è stata investita del giudizio di conto relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2018, resa da un funzionario di un Comune, qualificato dall’ente come consegnatario dei beni mobili iscritti negli inventari comunali. Il conto giudiziale elencava le principali categorie di beni inventariati: mobilio, armamento, statue e quadri, mobili determinati di legge, materiale di demolizione, macchine per uffici, automezzi e macchine operative, impianti speciali, attrezzature informatiche, beni demaniali, fabbricati e terreni.
Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva sollevato dubbi di ammissibilità, procedibilità e irregolarità del conto. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio. La questione centrale è se i beni rendicontati fossero assistiti da debito di custodia, con obbligo di resa del conto giudiziale, ovvero da mero debito di vigilanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. Richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, oltre che per la gestione delle scorte strettamente necessarie all’uso immediato dell’ufficio.
La Corte precisa il criterio discretivo qualitativo e quantitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, con configurazione di una vera e propria gestione contabile soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (richiamate Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il Collegio dichiara perciò improcedibile il giudizio di conto, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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