Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5687 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e richiede il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il titolo giudiziale notificato in copia attestata conforme costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’incarico di ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente scolastico con contratti di supplenza temporanea nel profilo di personale ATA, ottiene dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sez. Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con pagamento della somma di € 1.478,70 oltre interessi legali.
Notificato il titolo e decorso inutilmente il termine dilatorio, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce con atto di stile, senza allegare alcuna prova di adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dell’azione, ritenendo rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’amministrazione e passata in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria prodotto in giudizio. Il Tribunale sottolinea che la notificazione è avvenuta ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.: per effetto della novella introdotta dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali valgono come titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accertato altresì l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e non essendo stata allegata alcuna prova dell’avvenuto pagamento, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica. Sul punto il Tribunale richiama la propria giurisprudenza — C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019 — per affermare che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il compenso del commissario è liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riguardo agli artt. 55 e 56 e all’art. 71 per i termini di presentazione della parcella, il cui dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione. Le spese di lite sono liquidate in € 800,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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